Il 31 ottobre 2024, salvo proroghe richieste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, scade il termine per aderire o meno al nuovo istituto del concordato preventivo biennale.
A questo argomento ti ho già dedicato due articoli sul mio sito: ti invito a rileggere il primo e il secondo articolo che ho pubblicato.
Ma, alla luce delle ultime due novità sul concordato preventivo biennale introdotte a seguito della definitiva approvazione della legge di conversione del cd. Decreto omnibus (Decreto Legge 113/2024), ritengo sia utile metterti a disposizione un terzo articolo a questa misura di cui, ormai, si parla tantissimo.
Mettiti comodo e buona lettura.
Il ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022
La prima delle ultime novità sul concordato preventivo biennale introdotta dal Decreto omnibus riguarda la possibilità, per chi aderisce al concordato preventivo biennale, di beneficiare di un ravvedimento speciale finalizzato a sanare le violazioni commesse (derivanti da redditi non dichiarati) relative agli anni d’imposta 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
Come funziona il ravvedimento speciale? E chi può accedervi
Il ravvedimento speciale ti consentirà, qualora tu decida di aderire al concordato preventivo biennale, di beneficiare di una sanatoria consistente in un versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali IRPEF, nonché (per i soggetti IRAP) di un’imposta sostitutiva dell’IRAP. Ma come si determinano tali imposte sostitutive?
Ma fai attenzione: potrai accedere a tale ravvedimento solamente se risulti un soggetto a cui sono stati applicati gli ISA nei periodi d’imposta oggetto di questa misura agevolativa. Se, per un qualsiasi motivo (ad esempio, hai aderito al regime forfettario), non hai applicato gli ISA negli anni dal 2018 al 2022, non potrai accedere al ravvedimento speciale.
Nei prossimi due paragrafi ti spiegherò come si calcolano le imposte sostitutive previste dal nuovo ravvedimento speciale legato all’adesione al concordato preventivo biennale.
Come si calcola la base imponibile per l’imposta sostitutiva?
Sia che si parli dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali IRPEF, sia che si parli dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, dovrai, per cominciare, calcolare la base imponibile su cui calcolare tale imposta. Nel caso dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali IRPEF, la base imponibile si determina per differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Ad esempio, se, per l’anno d’imposta 2022 (da sanare), hai dichiarato un reddito di 50.000,00 euro e il tuo punteggio ISA è stato pari a 5, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva sarà determinata dalla formula:
[50.000,00 + (50.000,00 x 30%)] – 50.000,00 = 15.000,00 euroNel caso dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore della produzione già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato secondo le misure elencate poco sopra.
Quali sono le aliquote da applicare?
Una volta determinata la base imponibile, è il momento di applicare le aliquote previste dal Decreto omnibus.
Nel caso delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle addizionali, le aliquote previste sono le seguenti:
- 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ad esempio, riprendendo l’esempio di prima, sul differenziale di 15.000,00 euro l’aliquota da applicare, dato il tuo punteggio ISA pari a 5, è quella del 15%, il che significa che l’imposta sostitutiva è pari a 2.250,00 euro.
Nel caso dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, invece, è prevista un’aliquota unica pari al 3,9%.
Attenzione: per gli anni d’imposta 2020 e 2021, essendo stati gli anni di emergenza da COVID-19, tutti gli importi delle imposte sostitutive sono ridotti del 30%.
In tutti i casi, comunque, devi tenere presente che l’importo dell’imposta sostitutiva, calcolata come ti ho spiegato qui sopra, non può essere inferiore, per ogni anno d’imposta oggetto di ravvedimento speciale, a 1.000,00 euro.
Cosa devo fare per versare l’imposta sostitutiva?
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025; se preferisci, puoi optare per una rateizzazione con un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Quali sono i vantaggi dell’adesione al ravvedimento speciale?
Nel momento in cui avrai provveduto al versamento integrale (o alla rateizzazione) dell’imposta sostitutiva, sarai del tutto immune da ulteriori rettifiche al tuo reddito d’impresa o al tuo reddito da lavoro autonomo, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA, a meno che non si verifichi uno dei seguenti casi:
- la decadenza dal concordato biennale;
- l’applicazione di una misura cautelare o la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al Lgs. 74/2000 (viene preso a riferimento solo l’anno, o gli anni, in cui arriva il provvedimento);
- il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione (viene preso a riferimento solo l’anno, o gli anni, a cui si riferisce la rateizzazione decaduta).
Capirai quindi anche tu che stiamo parlando, di fatto, di un ravvedimento “tombale”: a fronte del versamento dell’imposta sostitutiva, infatti, ogni attività di accertamento, per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022, viene, di fatto, inibita.
La riduzione delle soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie
La seconda delle ultime novità sul concordato preventivo biennale riguarda la riduzione delle soglie previste per l’applicazione delle sanzioni accessorie per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato biennale.
Innanzitutto, devo dirti in cosa consistono tali sanzioni accessorie. Secondo l’articolo 21 del Decreto Legslativo 472 del 1997, costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
- l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
- l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
- la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate al punto precedente.
Tali sanzioni accessorie sono comminate, a norma dell’articolo 12 – comma 1 del Decreto Legislativo 471 del 1997, per un periodo dai tre ai sei mesi nel caso di irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 50.000,00 euro. La durata di queste sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi nel caso in cui venga superata la soglia di 100.000,00 euro.
Ma come interviene il Decreto omnibus in questo sistema sanzionatorio? Se tu, in qualità di contribuente:
- decidi di non aderire al concordato preventivo biennale;
- decadi dal concordato preventivo biennale;
- per i periodi di imposta dal 2018 al 2022, non ti avvali o decadi dal regime di ravvedimento operoso speciale di cui ti ho parlato nei precedenti paragrafi;
le soglie monetarie che ti ho elencato poco fa vengono dimezzate. In altre parole:
- la soglia di 50.000,00 euro che comporterebbe l’applicazione di sanzioni accessorie per periodi dai tre ai sei mesi scende a 25.000,00 euro;
- la soglia di 100.000,00 euro che comporterebbe l’applicazione di sanzioni accessorie per periodi fino a dodici mesi scende a 50.000,00 euro.
Alcune riflessioni finali
Risulta evidente, alla luce delle ultime novità sul concordato preventivo biennale, che l’intento del legislatore sia quello di incentivarne l’adesione introducendo misure protettive ad hoc mirate, principalmente, a coloro che temono di poter subire accertamenti e rettifiche dei redditi da loro dichiarati per gli anni compresi tra il 2018 e il 2022.
Tralasciando qualsiasi considerazione di carattere politico e rimanendo nel merito del concordato preventivo biennale, a questo punto, la valutazione sull’adesione non può fare a meno di tenere conto anche della tua situazione pregressa.
Chiaramente, se per gli anni dal 2018 al 2022, hai dichiarato i redditi correttamente e non temi attività di accertamento nei tuoi confronti, la valutazione se aderire o meno al concordato preventivo biennale dipenderà unicamente dalle stime di convenienza tra i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate e i redditi che prevedi di conseguire negli anni coperti dalla misura concordataria.
Se, al contrario, sei cosciente di aver omesso di dichiarare dei redditi e vuoi tutelarti prima che l’Agenzia delle Entrate inizi nei tuoi confronti delle attività di accertamento e di rettifica dei redditi da te dichiarati, ti conviene, con l’aiuto del tuo consulente, valutare di sistemare queste violazioni sfruttando il ravvedimento speciale connesso all’adesione al concordato preventivo biennale, fermi restando gli obblighi connessi all’adesione a questa misura di cui ti ho già parlato nei miei due articoli precedenti.