Spese detraibili e deducibili anno 2023 – prima parte

Se sei una persona fisica (titolare o non titolare di partita IVA) e sei in procinto di fare la tua dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023, ti interesserà sapere quali sono le spese detraibili o deducibili che potrai inserire.
Dato che l’elenco è particolarmente vasto e le novità sono molteplici, in questo articolo inizierò a spiegare una prima parte delle spese che tu potrai portare in detrazione o in deduzione, lasciando il resto a un prossimo articolo che pubblicherò entro fine mese.
Iniziamo!!

Spese detraibili e spese deducibili – qual è la differenza?

Quando si parla di detraibilità o di deducibilità di una spesa, si tende a fare confusione e ad utilizzare i due termini come fossero sinonimi, ma non è così. 
Se una spesa è detraibile, questa andrà a ridurre in tutto, o in parte, l’imposta a tuo carico in modo diretto; in altre parole, l’imposta che dovrai pagare diminuirà di un importo pari alla spesa (o alla percentuale della spesa) che tu hai sostenuto. Si parla, infatti, di detrazione dall’imposta.
Se una spesa, invece, è deducibile, questa andrà ridurre il reddito imponibile su cui dovrai calcolare le tue imposte. Si parla, infatti, di deduzione dal reddito.
In entrambi i casi, come puoi intuire, l’imposta a tuo carico si riduce: in modo diretto se le spese sono detraibili, in modo indiretto, attraverso una riduzione del tuo reddito imponibile, se le spese sono deducibili.
Ma ora è il momento di iniziare la nostra carrellata in vista della tua dichiarazione dei redditi, partendo dalle spese mediche.

Le spese mediche – come funziona la detrazione?

Tra le spese detraibili più classiche che puoi recuperare nella tua dichiarazione dei redditi, ci sono le spese mediche.
La regola generale vuole che le spese mediche sostenute nell’anno d’imposta (in questo caso, il 2023) diano diritto a una detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Se, per esempio, hai sostenuto spese mediche per 500,00 euro nel corso del 2023, la tua detrazione sarà calcolata sulla differenza tra 500,00 euro e la franchigia di 129,11 euro (ovvero 19% di 370,89 euro).
La franchigia non si applica se hai sostenuto spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per migliorare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

A chi spettano le detrazioni per le spese mediche?

Sempre in linea generale, devi essere il sostenitore materiale della spesa sostenuta e non ti spetta alcuna detrazione se questa ti viene rimborsata, ad esempio, per effetto di contributi per assistenza sanitaria versati da te o dal tuo datore di lavoro a casse aventi esclusivamente fine assistenziale (le quali sono spese deducibili nella misura massima di 3.615,20 euro).
Tuttavia, ci sono due eccezioni: in caso di versamenti di premi ad assicurazioni sanitarie da parte tua oppure di premi di assicurazioni sanitarie per polizze stipulate dal tuo datore di lavoro che non sono state dedotte dal tuo reddito, le spese mediche sono detraibili anche se in caso di rimborso (tali premi non sono deducibili dal tuo reddito).
La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei tuoi familiari fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge e/o i figli). Ti ricordo, a tal proposito, che si considera a carico un proprio familiare se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite aumenta a 4.000,00 euro.
In alcuni casi, come per le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, la detrazione è ammessa anche per spese sostenute nell’interesse di tuoi familiari non a carico.

Devo sapere altro sulle spese mediche?

Per concludere questa carrellata generale, ti do altre due indicazioni. La prima riguarda la documentazione che devi conservare per eventuali controlli: ti basterà conservare le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini “parlanti”. 
Per quanto riguarda la prova di pagamento, l’Agenzia delle Entrate non ritiene necessario conservarla, ma il mio consiglio è quello di tenerne comunque conto: infatti, dal 1° gennaio 2020, alcune spese mediche sono detraibili solamente se il pagamento avviene con mezzi tracciabili di pagamento, come gli assegni, le carte di debito o di credito e i bonifici bancari. I contanti sono ammessi solo per gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici, nonché per i pagamenti a strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni sanitarie rese da queste ultime.
La seconda cosa riguarda, invece, la possibilità di ripartire tali spese in più anni. Se hai sostenuto un ammontare di spese (escluse quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili) per un importo superiore a 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro), potrai ripartirle in quattro quote annuali di pari importo. La scelta dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese ed è irrevocabile.
Il mondo delle detrazioni per spese mediche, ovviamente, non si ferma a queste sole informazioni generiche. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una Guida alle spese sanitarie. Se poi ti serve una consulenza più specifica, rivolgiti al tuo professionista di fiducia.

Le spese di intermediazione immobiliare – come funziona la detrazione?

Se, nel 2023, hai acquistato una casa da adibire a tua abitazione principale e hai pagato per l’intermediazione immobiliare, sappi che ti spetta una detrazione d’imposta del 19% calcolata sulle spese da te sostenute, con un importo massimo di spesa di 1.000,00 euro.

A chi spettano le detrazioni per le spese di intermediazione immobiliare?

In linea generale, devi essere il sostenitore materiale della spesa e devi esserti avvalso di un intermediario immobiliare abilitato. Inoltre, la casa che hai acquistato deve essere adibita, come già detto, a tua abitazione principale.
In caso di acquisto da parte di più acquirenti, la percentuale di detrazione va ripartita in base alle proprie quote di proprietà.

Devo sapere altro sulle spese di intermediazione immobiliare?

Devi prestare attenzione alla documentazione che devi conservare. Il legislatore richiede infatti che:

  • tu rediga una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare (persona fisica o società che sia), nonché l’ammontare della spesa sostenuta;
  • tu conservi la fattura dell’intermediario immobiliare a te intestata;
  • il pagamento della fattura sia avvenuto mediante un mezzo di pagamento tracciabile.

Le spese per gli interessi passivi dei mutui – come funziona la detrazione?

Sempre in tema di acquisti di prime case (ma non solo, come vedremo tra poco), ti spetta una detrazione d’imposta pari al 19% relativa agli interessi passivi, ai relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui. La detrazione spetta con limiti differenti in base alla tipologia e alla finalità del mutuo da te contratto. I mutui oggetto di tale detrazione sono:

  • quelli contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • quelli contratti prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
  • quelli contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici, compresa l’abitazione principale;
  • quelli contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
  • i prestiti e mutui agrari di ogni specie.

In questo articolo approfondirò per te la casistica più comune, ovvero gli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della tua abitazione principale, ma ti invito comunque a contattare il tuo consulente di fiducia se volessi approfondire anche le altre casistiche.

A chi spetta la detrazione per gli interessi passivi sui mutui per abitazione principale?

Devi essere contemporaneamente l’intestatario del mutuo e il proprietario dell’immobile per il quale hai chiesto il mutuo. Non è però necessario che sia tu ad avere la dimora abituale nell’immobile da te acquistato; in altre parole, la casa che hai acquistato può essere tranquillamente l’abitazione principale di un tuo familiare (nello specifico il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Il tetto massimo di spesa, comprensivo anche di oneri accessori e di quote di rivalutazione, è di 4.000,00 euro. A partire dal 1° gennaio 1993, tale limite deve essere considerato complessivo. Se sei, quindi, l’unico intestatario del mutuo, tale limite varrà solo per te; ma se, invece, oltre a te ci sono ulteriori intestatari, tale limite andrà ripartito pro quota tra di voi. C’è una sola eccezione a questa regola generale: in caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, sarà solamente il materiale sostenitore della spesa a fruire della detrazione per entrambe le quote.

Devo sapere altro sugli interessi passivi sui mutui per abitazione principale?

La detrazione ti spetta fintanto che la casa che hai acquistato sia adibita ad abitazione principale. Se, per qualsiasi motivo, tale condizione viene meno, la detrazione viene persa a partire dall’anno d’imposta successivo all’anno in cui la tua casa non è più la tua abitazione principale. Tuttavia, se ripristinerai questa condizione in futuro, potrai riprendere a fruire di questa detrazione.
Ci sono, però, alcuni casi in cui la condizione di abitazione principale non viene persa, ovvero:

  • se ti trasferisci per motivi di lavoro;
  • se vieni ricoverato in istutiti sanitari o di ricovero;
  • se fai parte del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia (in questo caso, infatti, è sufficiente che l’immobile costituisca la tua unica abitazione di proprietà).

Infine, a seconda della data di stipula del tuo mutuo, devi prestare molta attenzione ad alcune condizioni che devi rispettare:

  • in caso di mutuo stipulato dal 1° gennaio 2001, l’acquisto della tua casa deve essere avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo e la condizione di abitazione principale si è concretizzata entro 12 mesi dall’acquisto;
  • se il tuo mutuo è stato stipulato dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, l’acquisto della tua casa deve essere avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo e la condizione di abitazione principale si è concretizzata entro 6 mesi dall’acquisto;
  • in caso di mutuo stipulato nel corso del 1993, l’acquisto della tua casa deve essere avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo e la condizione di abitazione principale si è concretizzata entro l’8 giugno del 1994;
  • infine, in caso di mutuo stipulato prima del 1993, serve solo che la condizione di abitazione principale si sia concretizzata entro l’8 dicembre del 1993.

Le spese per assicurazioni – come funziona la detrazione?

Siamo quasi alla fine di questa prima carrellata di spese, carrellata che continua con le spese per le assicurazioni. La detrazione che ti spetta è sempre pari al 19% e riguarda tre tipologie di premi assicurativi:

  • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate prima del 31 dicembre 2000;
  • assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001;
  • assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

A chi spetta la detrazione per le spese per assicurazioni?

Come sempre devi essere il sostenitore materiale della spesa per poter avere il diritto alla detrazione. Non fa però testo chi sia il contraente o l’assicurato: può essere benissimo un tuo familiare, purché sia fiscalmente a tuo carico. Andando più nello specifico, dal punto di vista soggettivo, la detrazione spetta, fermo restando che tu abbia materialmente sostenuto la spesa:

  • se tu sei sia il contraente, sia l’assicurato;
  • se tu sei il contraente, mentre l’assicurato è un familiare a tuo carico;
  • se il soggetto contraente è un familiare a tuo carico, mentre l’assicurato sei tu;
  • se il familiare a tuo carico è sia il contraente, sia l’assicurato;
  • se un familiare a tuo carico è il contraente, mentre l’assicurato è un altro familiare a tuo carico.

Devo sapere altro sulle spese per assicurazioni?

Dovrai tenere conto dei limiti di spesa previsti, a seconda della tipologia di polizza da te stipulata. Nei primi due casi, il limite di spesa, da considerarsi complessivo, è di 530,00 euro. Non fa testo se tu hai stipulato più polizze: il limite è unico.
C’è però un caso particolare, ovvero quello delle polizze stipulate contro il rischio di morte a tutela delle persone con disabilità grave. In tal caso, il limte passa da 530,00 euro a 750,00 euro.
Infine, per quanto riguarda le assicurazioni contro il rischi di non autosufficienza, il tetto massimo di spesa è di 1.291,14 euro. Devi però tenere presente che tali premi sono detraibili solo in presenza di tre condizioni:

  • l’impresa di assicurazione non ha la facoltà di recedere dal contratto;
  • i contratti stipulati devono riguardare attività quotidiane (individuate dal Decreto del Ministro delle Finanze del 22 dicembre 2000) come mangiare, espletare le proprie funzioni fisiologiche, lavarsi, camminare, spostarsi e indossare i propri vestiti;
  • i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.

Di solito, le compagnie di assicurazione rilasciano una dichiarazione dalla quale è riscontrabile l’importo sul quale applicare la detrazione che ti spetta per cui ti consiglio di chiedere alla tua compagnia di fornirti il documento richiesto. Nel caso non dovessi reperire tale dichiarazione ai fini fiscali, non temere: si può provare a reperire il dato altrove. Alla fine dell’articolo ti spiegherò meglio.

Le spese funebri – come funziona la detrazione?

Chiudiamo questo primo blocco con le spese funebri. La detrazione spettante è sempre pari al 19% delle spese da te sostenute a fronte del decesso delle persone a te care. Non è necessario che il defunto sia un tuo parente, può essere chiunque: il vincolo di parentela è stato rimosso a partire dall’anno d’imposta 2016.

A chi spetta la detrazione per le spese funebri?

La regola generale è sempre la stessa: se sei il materiale sostenitore della spesa, potrai detrarla. In caso di più partecipanti alla stessa, dovrai avere cura di produrre un’annotazione che certifichi l’effettiva spartizione della spesa (soprattutto se l’intestatario della fattura è unico).
Il limite massimo di spesa è di 1.550,00 euro per ogni decesso. Di conseguenza, in caso di più persone decedute, avrai diritto a più limiti di spesa.

Devo sapere altro sulle spese funebri?

Abbi cura di conservare la fattura relativa alla spesa sostenuta e, come già detto, in caso di compartecipazione alla spesa di altre persone, produci l’annotazione di cui ti ho parlato prima.
Tieni presente che non tutte le spese rientranti in questa fattispecie sono detraibili: ad esempio, se acquisti preventivamente un loculo oppure se sostieni spese per spostare una salma dal proprio loculo, tali spese non saranno detraibili.
Se hai dei dubbi, rivolgiti al tuo consulente di fiducia.

Ma se non ho i giustificativi delle spese da me sostenute?

Con l’avvento della dichiarazione dei redditi precompilata, la maggior parte dei dati concernenti le spese che puoi portare in detrazione o in deduzione deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Nel caso delle spese descritte in questo primo articolo, stiamo parlando dei medici e dei farmacisti (ad esempio) per le spese mediche, delle compagnie d’assicurazione per le spese d’assicurazione, degli impresari di pompe funebri per le spese funebri, delle banche per gli interessi sui mutui. Per le spese mediche, in particolare, se accetti i dati che ritrovi nella tua dichiarazione precompilata senza modificare nulla, non dovrai temere controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sulle altre spese riscontrabili nella dichiarazione precompilata, invece, non è chiaro quale sia il comportamento dell’Agenzia delle Entrate in tema di controlli per cui, nel caso in cui tu ti dovessi ritrovare una spesa di cui però non hai il giustificativo, ti consiglio di parlarne con il tuo consulente per decidere insieme come agire.

Con questo ultimo trafiletto, si chiude questo primo articolo dedicato alle spese detraibili e deducibili per l’anno d’imposta 2023. Come puoi vedere, c’è già molta carne al fuoco e comunque non tutto è stato detto in questa sede. In attesa dei prossimi articoli, per avere maggiori approfondimenti o per chiedere un controllo sulle spese che intendi portare in detrazione per l’anno d’imposta 2023 in vista della compilazione della tua dichiarazione dei redditi, chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it