Sospensione feriale scadenze fiscali

Il mese di agosto, oltre che essere periodo di vacanze per la maggior parte degli italiani, è anche periodo di sospensione feriale di alcune scadenze fiscali.
Anche per il 2024, l’Agenzia delle Entrate prevede una sorta di “tregua” che riguarda alcuni versamenti, i controlli automatizzati e l’emissione dei corrispondenti avvisi bonari.
In questo articolo ti spiegherò nel dettaglio come funziona questa sospensione feriale e sono sicuro che, al termine della lettura, sarai sicuramente più sereno nel sapere che l’Agenzia delle Entrate non verrà a disturbarti mentre sei in spiaggia o in montagna.
Cominciamo.

Sospensione feriale per versamenti fiscali dal 1° al 20 agosto

La sospensione feriale, in primis, rinvia le scadenze fiscali ricadenti tra il 1° e il 20 agosto, differendole in automatico al 20 agosto senza che il contribuente debba pagare alcuna maggiorazione.
Se hai fatto caso alle scadenze che pubblico mensilmente, avrai notato che, in tutti gli altri mesi, la maggior parte degli adempimenti legati ai versamenti (IVA, ritenute, contributi, eccetera) cade il giorno 16 di ogni mese (salvo che il 16 non cada di sabato o di domenica; in tal caso, si rinvia automaticamente al primo lunedì successivo).
Nel mese di agosto non è così: come avrai visto nel file delle scadenze (e, se non l’hai visto, ti metto qui il link per consultarle), tutti i versamenti sono rinviati al giorno 20. Eventuali maggiori oneri per tardivo o omesso pagamento saranno, quindi, dovuti qualora i pagamenti previsti nel mese di agosto avvengano dal giorno 21 in poi.
Ovviamente, anche in questo caso, se il 20 cade di sabato o di domenica, si va automaticamente al primo lunedì successivo.
Prima di passare al prossimo punto, preciso che, quando parlo di maggiori oneri dovuti, mi riferisco a sanzioni e interessi per tardivo pagamento; eventuali interessi per rateizzazioni d’imposta continueranno a essere dovuti. Questo vuol dire che, se al 1 luglio scorso (o al 31 luglio scorso, se sei una partita IVA) hai optato per la rateizzazione degli importi da te dovuti a titolo di imposte, gli interessi derivanti dalla rateizzazione saranno in ogni caso dovuti anche per la rata che cade al 20 agosto.

Sospensione feriale per avvisi bonari

Questa sospensione, introdotta nel 2017, riguarda i termini relativi gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate e i termini relativi alle richieste di informazioni e documenti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento agli avvisi bonari, la sospensione feriale opera su due binari:

  • salvo casi d’urgenza, l’invio di nuovi avvisi bonari è sospeso nei periodi compresi tra il 1° e il 31 agosto e tra il 1° e il 31 dicembre; l’invio è sospeso per gli avvisi bonari relativi:
    • a fronte di controlli derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
    • a fronte di controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73);
    • a fronte della liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
    • a fronte delle lettere di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014;
  • nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, è altresì sospeso il termine di trenta giorni accordato dall’Agenzia delle Entrate per il versamento delle imposte (o per la definizione dell’avviso, qualora tu ritenga che l’avviso ricevuto non sia corretto) derivanti dagli avvisi bonari ricevuti prima della sospensione.

Sospensione feriale per avvisi bonari – alcune precisazioni

Sul secondo punto, è bene fare qualche precisazione con l’aiuto di un esempio: se hai ricevuto un avviso bonario il giorno 25 luglio 2024, i trenta giorni accordati per il versamento degli importi a te contestati scadrebbero, se non ci fosse la sospensione, il 24 agosto 2024. Grazie alla sospensione, i termini di versamento decorrono:

  • dal 25 luglio fino al 31 luglio per sei giorni;
  • sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre;
  • ripartono dal 5 settembre (compreso) e, contando i 24 giorni mancanti, arrivano al 28 settembre 2024 che, cadendo di sabato, portano la scadenza finale automaticamente a lunedì 30 settembre 2024.

Un’ultima precisazione: la sospensione dei termini opera sia nel caso in cui tu intenda contestare gli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, sia che tu li accetti e decida di versare quanto richiesto. Nel secondo caso, però, la sospensione opera solo sui termini di versamento integrale o, in caso di rateizzazione, della prima rata dovuta. Eventuali rate successive alla prima ricadenti nel periodo tra il 1° agosto al 4 settembre non verranno rinviate al 5 settembre. Tuttavia, è previsto il rinvio al 20 agosto delle rate che, per un motivo o per un altro, ricadono nei primi giorni di questo mese.

Sospensione feriale per richieste di informazioni e documenti ai contribuenti

Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche i termini per le richieste di invio di informazioni e di documenti ai contribuenti, fatti salvi, come specificato nell’articolo 7-quater – comma 16 del DL 193 del 2016, quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché quelli relativi alle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Sospensione feriale per i termini processuali

Anche i termini processuali sono sospesi nel mese di agosto. Più precisamente, nel periodo compreso tra il 1° al 31 di agosto, le scadenze previste nell’ambito del contenzioso tributario vengono congelate, riprendendo a partire dal 1° settembre. Per fare un esempio di termini processuali sospesi per ferie, i 60 giorni di tempo per l’impugnazione degli atti e degli avvisi di accertamento rientrano tra i termini sospendibili.
Per capire come opera questa sospensione nella pratica:

  • se il decorso del termine inizia durante il periodo della sospensione feriale, il conteggio dei 60 giorni decorrerà dal 1° settembre, con la conseguenza che ci sarà tempo fino al 31 ottobre per l’impugnazione dell’atto.
  • se il decorso dei termini, invece, è iniziato da una data precedente al periodo di sospensione, il conteggio dei giorni viene sospeso durante il mese di agosto, per poi riprendere a partire dal 1° settembre.

Il meccanismo di sospensione dei termini opera, di fatto, allo stesso modo di quello previsto per i termini relativi agli avvisi bonari.

Hai ricevuto un avviso bonario o un avviso d’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ritieni che quest’ultima abbia commesso un errore a inviarti l’avviso e vuoi essere sicuro di essere ancora nei tempi per intervenire, nonostante le ferie estive? Chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it

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