Il meccanismo del reverse charge, fin da quando è stato introdotto nel nostro ordinamento, ha sempre creato parecchia confusione tra gli operatori, soprattutto per via dell’incertezza legata al suo ambito di applicazione. Dal 2025, tale meccanismo è stato allargato anche all’attività degli autotrasportatori di merci e questo rende necessario un articolo di approfondimento per spiegare questa importante novità.
Cominciamo!
Come funziona il reverse charge?
In questo articolo non mi soffermerò sul meccanismo del reverse charge in modo approfondito ma ti anticipo subito che è mia intenzione scrivere almeno altri due articoli per darti maggiori dettagli.
Ai fini di questo articolo, mi limiterò a dirti che il reverse charge è un meccanismo che comporta il ribaltamento dell’obbligo di versamento dell’IVA dal venditore/prestatore del servizio al compratore/committente.
Cosa cambia per il settore degli autotrasporti?
La Legge di Bilancio 2025, modificata dal D.L. n.84 del 17 giugno 2025, ha esteso l’ambito di applicazione del reverse charge anche al settore degli autotrasporti su merci.
Più precisamente, il reverse charge ora si applica ai servizi resi nei confronti di imprese che operano nel trasporto, nella movimentazione merci e nei servizi logistici ed effettuati tramite contratti di appalto e subappalto, affidamenti a soggetti consorziati, o rapporti negoziali comunque denominati.
Restano fuori da questa novità le prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni o delle agenzie per il lavoro.
Tieni presente che la norma relativa al reverse charge per gli autotrasporti è ancora subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di un’autorizzazione speciale. Ma, nell’attesa di questa autorizzazione, la legge italiana prevede un regime transitorio opzionale di cui ti parlerò nel prossimo paragrafo.
Come funziona il regime transitorio del reverse charge per gli autotrasportatori?
Che tu sia il committente o il prestatore del servizio, hai la possibilità di accordarti con la controparte per l’applicazione del reverse charge; ma quali sono le conseguenze di questo accordo?
Se tu sei il prestatore del servizio, dovrai emettere la fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72.
Se invece tu sei il committente del servizio, dovrai preoccuparti di versare tu l’IVA in nome e per conto del prestatore.
Come funziona l’accordo da sottoscrivere? E quali conseguenze porta?
L’accordo dovrà essere comunicato dal committente all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello che contiene oltre al frontespizio in cui vengono indicati i dati del committente e del prestatore, il Quadro A, ove devi riportare i dati del contratto (o dei contratti) per il quale è esercitata l’opzione, l’eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati e l’indicazione dei luoghi in cui si prevede l’esecuzione della prestazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’accordo per l’applicazione del reverse charge si può applicare anche nei rapporti tra subappaltanti e subappaltatori.
L’accordo che sottoscriverai con la controparte ha una durata triennale (con decorrenza dalla data della trasmissione telematica del modello d’accordo) e ti rende responsabile in solido per il versamento dell’IVA.
Ci tengo comunque a sottolineare che non è obbligatorio sottoscrivere questo accordo: finché la normativa non sarà definitivamente operativa, il meccanismo del reverse charge per gli autotrasporti rimane un’opzione.
Cosa devo fare per pagare l’IVA?
Se tu, in qualità di committente, decidessi di sottoscrivere l’accordo e farti carico dell’IVA da versare, dovrai provvedere mediante F24 da pagare entro il 16 del mese successivo alla data d’emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da adottare è il nuovo codice, istituito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 25 luglio 2025, è il 6045.