Se hai la partita IVA, sappi che il Decreto legge n.84 del 17 giugno 2025 ha sancito, tra le molteplici situazioni trattate, la proroga dei versamenti al 21 luglio 2025 al posto della scadenza originaria del 30 giugno 2025.
In questo articolo ti spiegherò chi può beneficiare di questa proroga e quali sono gli effetti sulle scadenze dei versamenti fiscali previsti in questo periodo dell’anno.
Chi può beneficiare della proroga al 21 luglio?
Potrai beneficiare della proroga se appartieni a una di queste categorie di soggetti:
- soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.
Sono inclusi nell’elenco di chi può beneficiare della proroga anche i soggetti:
- che applicano il regime forfetario;
- che applicano il regime dei contribuenti minimi assoggettati al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- presentano cause di esclusione dagli ISA diverse da ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro (come, ad esempio, l’inizio o la cessazione attività, il non normale svolgimento dell’attività, la determinazione forfetaria del reddito, eccetera);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che dichiarano redditi “per trasparenza”.
Quali sono i tributi per i quali posso beneficiare della proroga delle scadenze fiscali?
Sostanzialmente, puoi prorogare quasi tutti i versamenti fiscali previsti originariamente per il 30 giugno 2025.
A titolo esemplificativo ti cito:
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;
- il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della cedolare secca sulle locazioni;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 e dell’imposta sostitutiva dovuta dai “contribuenti minimi”;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dei versamenti relativi ai contributi INPS (gestione separata oppure gestione artigiani e commercianti);
- il versamento del diritto camerale 2025 (se la tua attività è iscritta alla Camera di Commercio).
Come cambia il calendario delle scadenze fiscali a seguito della proroga 2025?
La proroga, se ricadi nelle casistiche che ti ho elencato sopra e, ovviamente, se decidi di fruirne, comporta lo slittamento dei versamenti previsti originariamente al 30 giugno 2025 alle nuove date che ti elenco qui sotto:
- 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione sugli importi dovuti;
- 20 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,40% sugli importi dovuti.
Ti ricordo che, con la sola eccezione del diritto camerale 2025, hai la possibilità di rateizzare gli importi da te dovuti. Se decidi di prorogare al 21 luglio 2025 (quindi senza maggiorazioni), le eventuali rate che potrai disporre saranno al massimo sei, che cadranno alle seguenti scadenze:
- 21 luglio
- 20 agosto
- 16 settembre
- 16 ottobre
- 17 novembre (il 16 è una domenica)
- 16 dicembre
Se, oltre alla proroga, opti per pagare al 20 agosto con la maggiorazione, le rate massime saranno solo cinque e cadranno alle seguenti scadenze:
- 20 agosto
- 16 settembre
- 16 ottobre
- 17 novembre (il 16 è una domenica)
- 16 dicembre
In entrambi i casi, sulle rate successive alla prima è prevista l’applicazione di interessi da rateizzazione imposte.
E se non posso beneficiare della proroga?
In questo caso, le scadenze di cui ti devi ricordare sono quelle classiche, ovvero:
- 30 giugno 2025 senza alcuna maggiorazione sugli importi dovuti;
- 30 luglio 2025, applicando una maggiorazione dello 0,40% sugli importi dovuti.
Anche senza proroga, puoi comunque rateizzare gli importi da te dovuti secondo le seguenti scadenze (se decidi di procedere partendo dal 30 giugno senza maggiorazioni):
- 30 giugno
- 16 luglio
- 20 agosto
- 16 settembre
- 16 ottobre
- 17 novembre (il 16 è una domenica)
- 16 dicembre
Se invece decidi di rinviare il pagamento al 30 luglio con la maggiorazione, le scadenze sono le seguenti:
- 30 luglio
- 20 agosto
- 16 settembre
- 16 ottobre
- 17 novembre (il 16 è una domenica)
- 16 dicembre