Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 87 del 2024, il Governo ha operato una decisa riforma delle sanzioni tributarie.
Sebbene il Decreto sia entrato in vigore già dal 29 giugno 2024, alcune norme, principalmente rivolte alla riduzione delle sanzioni previste in caso di violazioni amministrative non penali, sono ufficialmente entrate in vigore a partire dallo scorso 1 settembre 2024.
Le nuove sanzioni tributarie in vigore da settembre 2024 sono tantissime e non è possibile elencarle tutte in un unico articolo; per questo motivo, suddividerò il tema in più parti.
In questo primo articolo tratterò, in particolare, delle nuove sanzioni previste per gli omessi e tardivi versamenti e per l’utilizzo di crediti indebiti.
Se il tema trattato incontra il tuo interesse, il mio invito è di tenere d’occhio il mio sito per leggere i prossimi articoli che pubblicherò in merito.
Prima di iniziare, però, una doverosa premessa: il fatto che, come leggerai tu stesso, le sanzioni previste siano state ridotte non significa che tu ora possa pagare in ritardo quanto devi allo Stato con il cuore più leggero. L’invito è sempre quello: laddove possibile, paga puntualmente i tuoi debiti verso lo Stato.
Le nuove sanzioni in caso di omessi o tardivi versamenti
Dal 1 settembre 2024, le nuove sanzioni base da applicare in caso di omessi o tardivi versamenti di imposte e tributi si riducono dal 30% al 25% dell’imposta omessa o tardivamente versata. In aggiunta a questa riduzione:
- in caso di versamento effettuato con un ritardo non speriore a 90 giorni, la sanzione base si riduce ulteriormente della metà (quindi, al 12,5%);
- in caso di versamento effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione ridotta si riduce ulteriormente di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (in altre parole, si riduce dello 0,83% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).
Fai attenzione: le nuove sanzioni non sono retroattive! Ciò significa che, qualora la violazione fossero commesse per scadenze e importi antecedenti il 1 settembre 2024, la disciplina da applicare sarebbe quella precedentemente in vigore.
Tieni presente che non sei obbligato ad aspettare che sia l’Agenzia delle Entrate a svegliarsi e a mandarti l’avviso con le sanzioni da pagare. Se ti rendi conto di aver dimenticato di pagare un tributo o un imposta, puoi versare tu stesso quanto dovuto ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Anche questo istituto ha subìto modifiche a partire dal 1 settembre 2024, modifiche che saranno trattate in un articolo che pubblicherò prossimamente.
Il caso dei crediti indebitamente compensati
In questo articolo tratterò anche delle nuove sanzioni previste per l’utilizzo indebito di crediti non spettanti o inesistenti.
Pur non rientrando direttamente nelle casistiche di omessi o tardivi versamenti, ritengo sia giusto parlarne per questo motivo: nel caso in cui tu utilizzi un credito che, per un motivo o per un altro, non puoi utilizzare in compensazione, per legittimarne l’esistenza e l’utilizzo, di fatto, dovrai versare l’importo del credito indebito con l’aggiunta delle sanzioni previste e che ti spiegherò dopo.
Per farti un esempio: se hai utilizzato in compensazione un credito IVA per 1.500,00 euro ma il credito effettivamente disponibile è solo di 1.000,00 euro, per legittimare l’esistenza degli ulteriori 500,00 dovrai versare questo ulteriore importo, aggiungendo le sanzioni dovute.
Quindi, seppur indirettamente, stiamo parlando di fatto di un versamento ulteriore.
Approfittando della riforma delle sanzioni tributarie, il Governo ha introdotto i concetti di crediti non spettanti e di crediti inesistenti, andando, quindi, a differenziare le sanzioni previste in caso di indebito utilizzo. Nei prossimi due paragrafi, vedremo le differenze di definizione e le relative nuove sanzioni da applicare.
Le nuove sanzioni per crediti non spettanti
Si parla di crediti non spettanti quando:
- sono utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti;
- sono fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti (in questo caso, la violazione interessa solamente l’eccedenza indebita);
- sono utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza (ad esempio, per i crediti tributari superiori a 5.000,00 euro, viene richiesta la trasmissione telematica della relativa dichiarazione, in mancanza della quale tali crediti non possono essere utilizzati).
Qualora i crediti rientrino nelle prime due casistiche sopra descritte, le sanzioni previste a partire dal 1 settembre 2024 sono ora pari al 25% dell’importo del credito indebito.
Nel terzo caso, in luogo della sanzione del 25%, si applica una sanzione fissa di 250,00 euro a condizione che:
- gli adempimenti previsti per il riconoscimento del credito non siano previsti a pena di decadenza;
- la violazione sia sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
Ci sarebbe un’ultima definizione di crediti non spettanti da analizzare, ovveri la casistica dei crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Stiamo parlando, in poche parole, di crediti che, pur essendo legittimi dal punto di vista normativo, non possono essere utilizzati per via di circostanze extra normative che pregiudicano la loro spettanza.
Quest’ultima definizione non risulta chiarissima e stiamo aspettando alcuni chiarimenti in merito. Per il momento, mi limito a dirti che, anche per questa fattispecie, la sanzione scende al 25%.
Le nuove sanzioni per crediti inesistenti
Si parla di crediti inesistenti quando:
- difettano, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento;
- i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge sono oggetto di rappresentazioni fraudolente (attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi) simulazioni o artifici.
Nel primo caso, la sanzione, originariamente prevista in misura variabile dal 100% al 200% del credito inesistente, scende ora a una misura fissa pari al 70%, con la possibilità, in aggiunta, di pervenire alla definizione agevolata e di ridurre la sanzione a 1/3.
Nel secondo caso, la sanzione (che di base è sempre il 70% del credito inesistente) può aumentare in misura variabile dal 105% al 140%, con il chiaro intento di punire i comportamenti fraudolenti volti a generare crediti inesistenti.