Come ti avevo spiegato nel primo articolo di questa serie, dal 1 settembre 2024 è entrato in vigore un nuovo regime sanzionatorio per le violazioni tributarie.
In questo secondo articolo mi concentrerò sulle nuove sanzioni previste per i casi di omesse o infedeli dichiarazioni reddituali (REDDITI, IVA, IRAP e 770).
Nei prossimi giorni pubblicherò altri due articoli che andranno a completare il nuovo quadro relativo alla riforma delle sanzioni amministrative per cui ti rinnovo il mio invito a di tenere d’occhio il mio sito.
Anche in questo caso, prima di cominciare, voglio farti una raccomandazione: laddove possibile, con l’aiuto del tuo consulente di fiducia, cerca di essere sempre regolare con le trasmissioni telematiche delle tue dichiarazioni fiscali.
Che cosa significa “omessa dichiarazione”?
Ogni anno, a precise scadenze, i contribuenti devono presentare modelli dichiarativi specifici che il Fisco utilizza per determinare le imposte a nostro carico.
Solitamente, una persona fisica non partita IVA è obbligata a presentare un solo modello dichiarativo (REDDITI Persone Fisiche o 730), ma non sono gli unici modelli dichiarativi previsti dal nostro ordinamento.
Ma cosa succederebbe se mi dimenticassi di inviare una dichiarazione reddituale alla scadenza prevista dalla legge? Beh, la portata della violazione commessa dipende dal ritardo della presentazione telematica rispetto alla scadenza originaria:
- se il ritardo è inferiore a 90 giorni, la dichiarazione è tardiva;
- se il ritardo è superiore a 90 giorni, la dichiarazione è omessa.
In questo articolo tralascerò l’esame delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione tardiva, concentrandomi invece sul caso di dichiarazione omessa, le cui sanzioni sono state modificate con effetto dal 1 settembre 2024.
Quali sono le nuove sanzioni per le dichiarazioni omesse?
Prima del 1 settembre 2024, le sanzioni per una dichiarazione omessa erano le seguenti:
- dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un importo minimo di 250,00 euro;
- dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un importo minimo di 200,00 euro, se la dichiarazione omessa viene presentata entro un anno dalla scadenza e prima che avvengano controlli o accertamenti;
- da 250,00 euro a 1.000,00 euro, nel caso in cui, dalla dichiarazione omessa, non emergano imposte da versare.
La riforma delle sanzioni lascia inalterata la forbice della sanzione fissa prevista nel caso in cui non emergano imposte da versare. Va invece a modificare le percentuali previste nelle altre fattispecie: ora le sanzioni previste ammontano:
- al 120% delle imposte dovute, con un importo minimo di 250,00 euro;
- al 75% delle imposte dovute, con un importo minimo di 250,00 euro, se la dichiarazione omessa viene presentata entro un anno dalla scadenza e prima che avvengano controlli o accertamenti.
In questo paragrafo mi limito a darti il quadro generale delle nuove sanzioni ma voglio farti presente che ci sono alcune novità specifiche per l’omissione di alcuni modelli dichiarativi (ad esempio, il 770). Se vuoi approfondirle, ti invito a contattare il tuo consulente di fiducia.
Che cosa significa “infedele dichiarazione”?
La dichiarazione infedele, al contrario di una dichiarazione omessa, è una dichiarazione presentata con una situazione reddituale che non corrisponde a quella reale del contribuente (solitamente con redditi più bassi rispetto alla realtà).
L’intento di una dichiarazione infedele è chiaro: dichiarare, più o meno volontariamente, redditi inferiori a quelli reali per pagare meno imposte.
Quali sono le nuove sanzioni per le dichiarazioni infedeli?
Prima del 1 settembre 2024, c’era un’unica sanzione prevista in caso di dichiarazioni infedeli, pari a un importo variabile dal 90% al 180% delle imposte dovute, senza importi minimi.
Con la riforma delle sanzioni, cambia la forbice delle sanzioni dovute e viene introdotta una nuova casistica sanzionatoria. Le nuove sanzioni sono le seguenti:
- il 70% delle imposte dovute, con un importo minimo di 150,00 euro;
- la sanzione di cui sopra aumenta per un importo variabile dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- la sanzione di cui sopra scende al 50% se la fattispecie di dichiarazione infedele emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro i termini previsti dalla legge e, comunque, entro l’attivazione dei controlli da parte del Fisco; se, dalla dichiarazione integrativa, non emergono imposte da versare, l’importo della sanzione è pari a 150,00 euro.