Questo che stai per leggere è il terzo articolo a tema riforma delle sanzioni tributarie. Se non hai letto il primo e il secondo articolo, corri a leggerli, prima di avventurarti nei meandri di questa nuova pubblicazione.
Il tema di oggi riguarda le nuove sanzioni legate alla fatturazione elettronica e all’IVA, entrate anch’esse in vigore dallo scorso 1 settembre 2024.
Vedrai che, nella maggior parte dei casi, le nuove sanzioni sono più basse rispetto a quelle previgenti, ma l’avvertimento resta sempre lo stesso: evita, se puoi, di commettere infrazioni e di trovarti a pagare sanzioni.
Quali sono le nuove sanzioni legate alla fatturazione elettronica?
Innanzitutto è bene ricordare che le sanzioni previste in tema di fatturazione elettronica riguardano principalmente (ma non solo) le tempistiche di emissione. Ricordati che devi provvedere alla trasmissione del documento elettronico entro dodici giorni dalla data di emissione indicata in fattura, salvo il caso di fattura differita (in tal caso, devi emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
Prima del 1 settembre 2024, se non provvedevi nei tempi previsti, le sanzioni previste erano le seguenti:
- dal 90% al 180% dell’IVA addebitata al cliente con minimo di 500,00 euro per operazione, qualora la mancata emissione della fattura elettronica incida sulla determinazione dell’IVA periodica (ad esempio, in caso di calcolo mensile dell’IVA, se una fattura elettronica datata settembre viene inviata oltre la data del pagamento della relativa IVA);
- in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro qualora la mancata emissione della fattura elettronica non incida sulla determinazione dell’IVA periodica (ad esempio, in caso di calcolo mensile dell’IVA, se una fattura elettronica datata settembre viene inviata, pur in ritardo, entro la data del pagamento della relativa IVA).
Dal 1 settembre 2024, cambia la sanzione in percentuale prevista nel caso in cui tu ometta di trasmettere o trasmetta in ritardo una fattura elettronica, incidendo sulla determinazione dell’IVA periodica. La nuova sanzione è ora pari a una percentuale fissa del 70% dell’IVA addebitata al cliente con minimo di 300,00 euro per operazione. Non cambia la sanzione fissa, nel caso in cui l’omissione della trasmissione o la trasmissione tardiva non incida sulla determinazione dell’IVA periodica.
Quali sono le nuove sanzioni legate ai corrispettivi elettronici?
In tema di fatturazione elettronica, non si può non parlare anche dei corrispettivi elettronici. Prima di parlare di sanzioni, ti ricordo che, analogamente alle fatture elettroniche, devi provvedere all’invio dei corrispettivi entro dodici giorni dal giorno in cui hai effettuato la chiusura di cassa. Solitamente non devi preoccuparti di questo adempimento in quanto gli attuali registratori di cassa provvedono, automaticamente e contestualmente alla chiusura di cassa, a trasmettere i corrispettivi, ma può capitare che ci sia un impedimento o un guasto che interferiscano con la trasmissione telematica. Per questo motivo, controlla sempre che i corrispettivi siano regolarmente trasmessi.
Fatta questa premessa, queste sono le sanzioni previste prima della riforma:
- il 90% dell’IVA addebitata al cliente con minimo di 500,00 euro per operazione, qualora la mancata trasmissione dei corrispettivi elettronici incida sulla determinazione dell’IVA periodica;
- in misura fissa pari a 100,00 euro qualora la mancata trasmissione dei corrispettivi non incida sulla determinazione dell’IVA periodica.
Dal 1 settembre 2024, cambiano anche queste sanzioni:
- il 70% dell’IVA addebitata al cliente con minimo di 300,00 euro per operazione, qualora la mancata trasmissione dei corrispettivi elettronici incida sulla determinazione dell’IVA periodica;
- in misura fissa pari a 100,00 euro, con l’aggiunta di un importo massimo di 1.000,00 euro a trimestre, qualora la mancata trasmissione dei corrispettivi non incida sulla determinazione dell’IVA periodica.
Le nuove sanzioni in tema di IVA
In questo paragrafo, ti introdurrò le singole fattispecie di violazione legate all’IVA, spiegandoti poi, con ulteriori paragrafi singoli, le nuove sanzioni in vigore dal 1 settembre 2024. Sto parlando di:
- mancata applicazione del reverse charge;
- mancata regolarizzazione delle fatture da parte del destinatario;
- indebita detrazione dell’IVA.
Vediamo insieme le singole fattispecie.
Quali sono le nuove sanzioni per la mancata applicazione del reverse charge?
Nel nostro ordinamento, vi sono alcune operazioni che, in deroga alla normale disciplina, ribaltano sul cessionario/committente l’assolvimento dell’IVA. Questo perché si applica il meccanismo del cosiddetto reverse charge (altresì detto inversione contabile). Non entro troppo nel dettaglio di come funziona questo meccanismo (magari in futuro preparerò un approfondimento specifico sul reverse charge); in questa sede, mi limito a spiegarti quali sono le sanzioni previste qualora tu non provveda ad effettuare il reverse charge.
Prima della riforma, qualora tu non avessi provveduto all’applicazione del reverse charge, saresti punibile con una sanzione variabile da 500,00 a 20.000,00 euro. Se l’operazione non risulta dai libri contabili, la sanzione prevista era variabile dal 5% al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000,00 euro.
La nuova disciplina in vigore dal 1 settembre 2024 ora prevede queste nuove misure sanzionatorie:
- una sanzione variabile da 500,00 a 10.000,00 euro;
- una sanzione percentuale del 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000,00 euro.
Quali sono le nuove sanzioni per la mancata regolarizzazione delle fatture da parte del destinatario?
In qualità di cliente/committente/cessionario, hai degli obblighi precisi in caso di mancato ricevimento di una fattura o di ricevimento di una fattura irregolare da parte di un tuo fornitore.
Nel primo caso, se non ricevi una fattura dal tuo fornitore entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, hai trenta giorni di tempo per emettere un’autofattura e provvedere all’assolvimento dell’imposta.
Se, invece, hai ricevuto una fattura irregolare, hai trenta giorni di tempo dalla data di registrazione della fattura irregolare per emettere un documento integrativo e provvedere al versamento dell’imposta dovuta.
Ma cosa succede se non adempi a tali obblighi? La vecchia normativa prevedeva una sanzione pari al 100% dell’imposta non pagata, con un importo minimo di 250,00 euro.
Dal 1 settembre 2024, cambiano alcune cosette non di poco conto:
- la nuova sanzione è ora pari al 70% dell’imposta non pagata, con un importo minimo di 250,00 euro;
- non sei più obbligato a regolarizzare l’operazione secondo le modalità che ti ho spiegato prima; al posto della regolarizzazione, devi segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità di prossima pubblicazione.
Quali sono le nuove sanzioni per l’indebita detrazione dell’IVA?
In questo caso, stiamo parlando di situazioni in cui hai detratto IVA sulle fatture da te ricevute in modo illegittimo. La sanzione in vigore dal 1 settembre 2024 passa dal 90% al 70% dell’imposta indebitamente detratta.
In aggiunta a tale disposizione, è prevista un’ulteriore sanzione in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal tuo fornitore: fermo restando il diritto alla detrazione (salvo frodi o abusi) da parte tua per la sola imposta effettivamente dovuta dal tuo fornitore, è prevista una sanzione amministrativa compresa fra 250,00 euro e 10.000,00 euro.
La normativa previgente limitava l’applicazione di questa ulteriore sanzione al solo caso di operazioni imponibili a cui è stata applicata l’IVA con un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta. Dal 1 settembre 2024, la portata di tale sanzione è stata allargata anche a casi di errata applicazione dell’IVA per operazioni esenti, non imponibili e non soggette. Quindi fai attenzione perché, in questo caso, le casistiche sono aumentate ed è, quindi, più rischioso incorrere nelle sanzioni che ti ho raccontato.