In quest’ultimo articolo, tratterò per te le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 con riferimento ai professionisti. Si tratta di alcune novità che impongono un cambio di rotta relativo ad alcune situazioni che possono interessare l’attività di un professionista e che influenzano in modo significativo il calcolo del suo imponibile fiscale.
Prima di cominciare, ti invito a recuperare il primo, il secondo e il terzo articolo che ho dedicato alla Legge di Bilancio 2025.
Il riaddebito delle spese al cliente – la normavita previgente
Una prima importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda il riaddebito delle spese che il professionista sostiene in nome proprio ma per conto dei suoi clienti nell’ambito dello svolgimento del suo incarico professionale.
Prima di questa modifica, la normativa sul riaddebito delle spese al cliente prevedeva le seguenti fattispecie:
- in caso di spese sostenute in nome e per conto del cliente (in altre parole, di spese la cui fattura è intestata al cliente e anticipate dal professionista), l’importo riaddebitato al cliente è escluso IVA ex articolo 15 del D.P.R. 633/1972 e non è imponibile in capo al professionista che procede al riaddebito;
- in caso di spese sostenute in nome proprio ma per conto del cliente (in altre parole, di spese la cui fattura è intestata al professionista ma riaddebitate al cliente in quanto rientranti nell’ambito del suo incarico professionale), l’importo riaddebitato al cliente è imponibile sia IVA sia IRPEF in capo al professionista; per contro, le fatture di spesa intestate al professionista possono essere dedotte dal suo reddito imponibile, mentre l’IVA su tali fatture risulta per lui detraibile.
In entrambi i casi, le spese riaddebitate al cliente devono essere debitamente documentate.
Come cambia la disciplina del riaddebito spese?
Con la Legge di Bilancio 2025, diventano non imponibili in toto tutte le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, indipendentemente dal fatto che siano state sostenute in nome proprio (cioè fatturate al professionista) o in nome del cliente (cioè fatturate al cliente ma anticipate dal professionista).
Se sei un professionista, quindi, in caso di spese intestate a te ma sostenute per conto di un cliente, la fattura di riaddebito che emetterai al cliente non costituirà più imponibile fiscale per te.
Per contro, tuttavia, la fattura di spesa intestata a te non sarà più deducibile dal tuo reddito imponibile.
In realtà, se ci pensi bene, non c’è una grandissima differenza in termini di determinazione dell’imponibile in capo a te:
- con la normativa previgente, supponendo una spesa da te sostenuta per 100,00 euro da riaddebitare al cliente per il medesimo importo, da un lato avrai la tua fattura di riaddebito imponibile per 100,00 ma, dall’altro, avrai una fattura di spesa deducibile per 100,00; in assenza di altri redditi, il tuo reddito imponibile sarà zero;
- con la nuova normativa, supponendo lo stesso esempio del punto precedente, da un lato avrai la tua fattura di riaddebito non imponibile per 100,00 e, dall’altro, avrai una fattura di spesa indeducibile per 100,00; in assenza di altri redditi, il tuo reddito imponibile sarà sempre pari a zero.
Ai fini dell’IVA, invece, non cambia nulla: la fattura di spesa intestata a te avrà sempre l’IVA detraibile in capo a te, mentre la fattura di riaddebito al tuo cliente sarà sempre imponibile ai fini IVA.
L’imputazione dei compensi da lavoro autonomo
Altra novità, molto importante in tema di liberi professionisti, riguarda il momento in cui i compensi da loro percepiti devono essere considerati imponibili. La nuova Legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto un’importante specificazione riferita ai compensi dei lavoratori autonomi percepiti a cavallo di due esercizi d’imposta diversi.
Per un professionista, il momento in cui un compenso diventa imponibile coincide, per via del principio di cassa, con il momento dell’effettivo incasso della sua prestazione professionale. Quindi, nel caso di una fattura emessa a dicembre e incassata (ad esempio) a gennaio dell’anno successivo, tale incasso concorre a formare il reddito imponibile a gennaio dell’anno successivo.
Tuttavia, tale incasso può provenire, ad esempio, da un bonifico che il tuo cliente ha disposto il 31 dicembre 2024 e che tu hai visto nel tuo conto corrente il 2 gennaio 2025 (per via dei tempi tecnici di trasferimento fondi tramite bonifici bancari).
In questo caso specifico, la nuova Legge di Bilancio ha previsto che i compensi percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal tuo cliente si debbano imputare al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per quest’ultimo, di operare la ritenuta d’acconto sul tuo compenso.
Proseguendo sull’esempio che ti ho fatto sopra, il tuo cliente dispone il bonifico al 31 dicembre 2024 per cui l’obbligo, per lui, di operare la ritenuta d’acconto sorge nel 2024. Di conseguenza, anche se l’incasso materiale del tuo compenso comparirà a gennaio del 2025, il tuo compenso concorrerà a formare il tuo reddito imponibile nel 2024.
Cosa cambia in capo al professionista?
La portata di questa novità è evidente in quanto risulta in una parziale deroga al principio di cassa che costituisce, per te, il criterio per calcolare il tuo reddito imponibile. Con questa precisazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, ti troverai a dover prestare molta attenzione ai compensi che percepirai a cavallo di due anni ai fini di imputarli correttamente e di calcolare correttamente il tuo reddito imponibile. Per sincerarti di ciò, dovrai chiedere ai tuoi clienti di inviarti l’ordine dei bonifici per sapere la data precisa del pagamento da parte loro.
Tieni comunque presente che questa novità vale solo quando i tuoi clienti sono identificabili come sostituti d’imposta. Non sono sostituti d’imposta, ad esempio, i clienti privati non titolari di partita IVA e i clienti in regime forfettario: questi ultimi non sono tenuti a versare le ritenute d’acconto sui tuoi compensi e, pertanto, per loro vale ancora il momento dell’effettivo incasso dei tuoi compensi.