Prosegue il mio approfondimento relativo alla Legge di Bilancio 2025 e alle novità da essa introdotte; in questo terzo articolo, andrò ad analizzare per te quelle che ritengo siano le disposizioni più significative per le partite IVA, sia con riferimento ai professionisti e agli imprenditori individuali, sia con riferimento alle Società.
Prima di cominciare questo excursus, ti invito ad andare a rileggere il primo e il secondo articolo che ho dedicato alla Legge di Bilancio in modo tale da rimanere sempre aggiornato sulle sue novità.
Cominciamo!
Le novità in materia di regime forfettario
Molto spesso, chi intende valutare la possibilità di accedere al regime forfettario si preoccupa solamente del limite di ricavi o compensi da conseguire per mantenere questo regime fiscale ma si dimentica che ci sono altri elementi da prendere in considerazione come, ad esempio, il conseguimento, contestuale alla propria impresa o alla propria professione, di redditi da lavoro dipendente o assimilati (ad esempio, redditi da pensione) percepiti nel precedente anno d’imposta. Tale limite è pari, fino all’anno d’imposta 2024, a 30.000,00 euro.
Con la Legge di Bilancio 2025, le cose cambiano: tale limite di reddito viene, infatti, elevato alla nuova quota di 35.000,00 euro a partire dall’anno d’imposta 2025.
Per chiarire le cose:
- se percepisci un reddito da lavoro dipendente o da pensione e vuoi valutare la possibilità di accedere al regime forfettario (sia che si tratti di una partita IVA nuova o già esistente) nel 2025, il limite che devi considerare è quello di 30.000,00 euro, valido fino al 31 dicembre 2024;
- se percepisci un reddito da lavoro dipendente o da pensione e vuoi valutare la possibilità di accedere al regime forfettario (sia che si tratti di una partita IVA nuova o già esistente) nel 2026, il limite che devi considerare è quello di 35.000,00 euro, valido fino al 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente, nel corso dell’anno d’imposta precedente, sia cessato, la verifica della soglia di reddito da superare diventa irrilevante.
Questo nuovo limite è quindi più vantaggioso per me?
Ovviamente la risposta è sì: ferme restando tutte le altre valutazioni che si possono fare sulla convenienza dell’aderire al regime forfettario, sapere che il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato che devi avere nell’anno precedente a questa valutazione è aumentato può significare per te una ghiotta possibilità di aderire a questo regime fiscale più vantaggioso in termini di carico fiscale, soprattutto in quelle situazioni in cui hai sempre pensato di voler, ad esempio, aprire una tua attività ma ti sei sempre scoraggiato dal farlo perché i redditi da dipendente che percepisci sono di poco superiori a 30.000,00 euro.
Ricorda, però, due cose:
- il limite di reddito non è commisurato al tuo stipendio netto complessivo ma al tuo reddito imponibile ai fini IRPEF; tale dato lo puoi riscontrare dalla Certificazione Unica che il tuo datore di lavoro (o l’ente previdenziale di riferimento, se sei pensionato) deve consegnarti;
- come ti ho scritto nel paragrafo precedente, il nuovo limite di reddito entra in vigore nel 2025: se vuoi fare le tue valutazioni con l’idea di aderire nel 2025, devi tenere conto ancora del precedente limite di reddito di 30.000,00 euro.
Le novità in tema di IRES per le Società di Capitali
La Legge di Bilancio 2025 introduce un’importante novità in tema di Imposta sui Redditi delle Società (IRES).
Con riferimento al solo anno d’imposta 2025, al verificarsi di alcune condizioni, le Società potranno applicare un’aliquota agevolata del 20% in luogo di quella ordinaria del 24%.
Le condizioni da rispettare (e che devono essere entrambe verificate) per poter ottenere l’agevolazione sono le seguenti:
- l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Esistono altre condizioni da dover rispettare per ottenere questa agevolazione?
Oltre a quelle già spiegate nel paragrafo precedente, ci sono altre tre condizioni da rispettare, che sono:
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Ci sono situazioni in cui posso perdere questa agevolazione?
Ci sono due cause principali per cui tu e la tua Società potete perdere il diritto all’aliquota agevolata. Esse sono:
- la distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- la dismissione, la cessione a terzi, la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero la destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
La tua Società è altresì esclusa dal beneficio qualora:
- fosse in stato di liquidazione ordinaria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- fosse assoggettata a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- determinasse il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
L’obbligo di PEC per gli amministratori di Società
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, inoltre, un nuovo adempimento a carico degli amministratori di enti costituiti in forma societaria (che siano di persone o di capitali).
Dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata anche per gli amministratori di Società.
La portata di questa novità è comprensibile: in presenza di una PEC valida, sarà possibile notificare direttamente all’amministratore provvedimenti personali o relativi alle Società di cui si è, appunto, rappresentante legale.
Riguardo a chi deve dotarsi della PEC, non v’è dubbio alcuno che, nel caso tu sia un amministratore unico, debba provvedere ad attivare una tua PEC. Ma lo stesso obbligo vale anche per tutti i componenti di un Consiglio d’Amministrazione, non solo per il Presidente.
L’obbligo cade sicuramente sugli amministratori di Società che si costituiranno a partire dal 1 gennaio 2025. Non è però altrettanto chiaro se tale obbligo ricada anche sugli amministratori di Società costituite prima del 1 gennaio 2025. A tal proposito, ci sono pareri discordanti provenienti dalle varie Camere di Commercio, ma tutte concordano sulla necessità di un provvedimento attuativo che chiarisca la portata di tale obbligo, così come i termini da rispettare per provvedere ad attivare la PEC e le sanzioni per chi non adempie.
Per questo motivo, in questo articolo, mi limito a spiegarti questi primi concetti, rimandando la spiegazione più dettagliata a un altro articolo, nel momento in cui verranno chiariti tutti i punti oscuri su questa novità.