La fatturazione elettronica per il regime forfettario

Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario saranno obbligati ad adeguarsi alla fatturazione elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto-legge n°36 del 2022.
Se la tua attività rientra in questo regime agevolativo, questo articolo ti aiuterà a comprendere cosa ti occorrerà per adempiere a tale nuovo obbligo senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Cominciamo.

CENNI NORMATIVI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Precisiamo innanzitutto che l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, per i contribuenti forfettari, era già entrato in vigore dal 1° luglio 2022, ma solo per coloro che, per l’anno d’imposta 2021, avevano dichiarato un ammontare di compensi o ricavi superiori a 25.000,00 euro.
Per tutti gli altri forfettari, era stato previsto un regime transitorio con decorrenza fino allo scorso 31 dicembre 2023.
Con la fine del regime transitorio, è arrivato il momento per tutti di adeguarsi all’obbligo di fatturazione elettronica.

È DIFFICILE EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA?

Assolutamente no: emettere una fattura elettronica non è un’impresa titanica come potrebbe essere scalare l’Everest.
Può essere inizialmente un procedimento ostico, soprattutto per un operatore abituato a non utilizzare un software apposito per emettere le proprie fatture in formato cartaceo o .pdf, ma possiamo garantire che, una volta che si è acquisita sufficiente dimestichezza, vi accorgerete che non sarà tanto diverso dal passato.

SERVE UN SOFTWARE SPECIFICO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Su questo non si può transigere: la fattura elettronica, infatti, deve essere emessa in uno specifico formato previsto dalla normativa (il formato .xml) e spedita, successivamente, al Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Fortunatamente, il mercato offre diverse soluzioni:

  • L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software gratuito per l’emissione delle fatture elettroniche completo di tutte le funzioni più basilari, anche se, personalmente, lo troviamo poco intuitivo in alcune sezioni;
  • In alternativa, ci si può sempre rivolgere alle soluzioni offerte dal mercato: sono, infatti, disponibili diversi software, anche a prezzi piuttosto contenuti, con funzionalità molto più complete rispetto a quelle proposte dall’Agenzia delle Entrate.

I CONTRIBUENTI FORFETTARI DEVONO RICEVERE LE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO?

La risposta è ovviamente sì, ma va precisata una cosa: l’obbligo della fatturazione elettronica era già in vigore dal 1° gennaio 2019 e l’estensione ai contribuenti forfettari che decorre dal 2024 riguarda l’emissione delle fatture attive.
Questo significa che i contribuenti in regime forfettario, prima dell’estensione dell’obbligo, potevano emettere le fatture in formati diversi da quello elettronico (cartaceo o .pdf) ma dovevano comunque attrezzarsi per poter ricevere le fatture dagli operatori che, dal 2019, erano già obbligati alla fatturazione elettronica.
Le possibili soluzioni erano (e sono ancora) le seguenti:

  • Si può fornire la propria PEC al fornitore;
  • Se si ha a disposizione un software per la compilazione e la ricezione delle fatture elettroniche, si può invece fornire il codice destinatario associato a quel software;
  • A prescindere dalle soluzioni precedenti, le fatture ricevute sono reperibili in formato elettronico nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nella propria Area riservata.

CI SONO ALTRI OBBLIGHI LEGATI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

L’unico altro obbligo di cui bisogna preoccuparsi è quello della conservazione digitale.
Le fatture elettroniche attive e passive devono essere conservate digitalmente per un periodo di 10 anni.
Anche in questo caso, le soluzioni sono molteplici:

  • L’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio servizio di conservazione dei documenti elettronici;
  • Alcuni software attualmente in commercio offrono a loro volta il proprio servizio di conservazione, in alcuni casi automaticamente, senza doversene preoccupare in prima persona.

SE NON MI ADEGUO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, QUALI SANZIONI RISCHIO?

Sono le stesse attualmente in vigore in caso di invio tardivo di una fattura elettronica:

  • Tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili, con importo minimo pari a 500,00 euro.
  • Da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sul calcolo dell’IVA.

Su tali sanzioni è possibile applicare il meccanismo del ravvedimento operoso, il quale sarà oggetto di approfondimenti successivi.

C’È ALTRO CHE DEVO SAPERE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

L’argomento, ovviamente, è vasto e non è possibile spiegare tutto in così poche righe. Ma promettiamo di pubblicare ulteriori approfondimenti sempre più specifici. In ogni caso, per qualsiasi dubbio sia venuto anche solo leggendo queste poche righe, non esitate a contattarci e vi forniremo tutte le informazioni del caso, nonché le nostre soluzioni per adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica.

QUALI SOLUZIONI OFFRE LO STUDIO BALDUZZI?

Lo Studio Balduzzi, per la fatturazione elettronica, si avvale del software PROFIS di Sistemi. Grazie a esso, possiamo sollevare i nostri clienti dall’emissione delle fatture elettroniche e gestirle al posto loro: i nostri clienti dovranno solo indicarci i dati utili per la fatturazione, al resto pensiamo noi.
Per quei clienti che preferiscono essere autonomi, lo Studio Balduzzi ha una soluzione apposta anche per loro: Sistemi ha sviluppato QUADRA, un’applicazione web in grado di rispondere alle esigenze connesse alla fatturazione elettronica in modo semplice e intuitivo, forti anche del nostro supporto tecnico e normativo.

Per una valutazione gratuita della tua situazione e per un affiancamento nel processo di gestione della fatturazione elettronica, chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it