Imposte di bollo su fatture elettroniche 2024

Il prossimo 31 maggio 2024 scade il termine relativo al versamento delle imposte di bollo apposte sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2024. L’occasione è ghiotta, quindi, per spiegarti come affrontare questo adempimento senza correre il rischio di sbagliare.
Partirò innazitutto con lo spiegarti quando sei obbligato ad apporre il bollo sulle fatture elettroniche, per poi darti una carrellata delle metodologie previste per saldare gli importi dovuti e le scadenze da rispettare.
Cominciamo.

Quando devo apporre le imposte di bollo sulle fatture elettroniche?

In linea generale, le fatture sono esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo per gli importi contenuti in essa e assoggettati all’IVA. Tuttavia, può capitare che una fattura debba contenere importi che, per un motivo o per un altro, non sono assoggettati ad IVA come, ad esempio:

  • importi fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo ovvero territoriale;
  • importi esclusi IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972;
  • importi esenti IVA;
  • importi relativi a operazioni non imponibili (ad esempio, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali).

In questo caso, se le suddette operazioni superano l’importo minimo di 77,47 euro, sarai obbligato ad assolvere l’imposta di bollo nella misura di 2,00 euro.
Prima dell’avvento della fattura elettronica, per assolvere a questo adempimento si poteva ricorrere a due soluzioni alternative:

  • tramite apposizione di una marca da bollo da 2,00 euro sulla fattura originale (nella copia che dovevi conservare, bastava riportare gli estremi della marca da bollo utilizzata);
  • tramite l’indicazione dell’assolvimento del bollo virtuale in fattura, avendo poi cura di versare l’importo complessivo con un F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, le cose sono cambiate. In caso di importi non assoggettati all’IVA, dovrai accertarti di applicare l’imposta di bollo in sede di elaborazione della fattura elettronica, indicando “SI” nel relativo campo. Alcuni programmi di elaborazione, se preventivamente impostati, possono prevedere l’applicazione automatica dell’imposta di bollo al verificarsi di una delle condizioni che ti ho spiegato precedentemente. Ti consiglio, in ogni caso, di verificare la corretta applicazione dell’imposta di bollo con l’aiuto del tuo consulente di fiducia.

Posso verificare preventivamente l’importo delle imposte di bollo da pagare?

La risposta è assolutamente sì. Come spiega l’Agenzia delle Entrate nella sua Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettronicheè stata messa a disposizione una piattaforma consultabile da tutti i contribuenti per conoscere preventivamente l’importo da versare. La piattaforma è consultabile entrando nel portale Fatture e corrispettivi presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Vedrai che sono presenti due elenchi distinti di fatture:

  • l’elenco A (non modificabile) che contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento il cui campo “Bollo virtuale” è stato correttamente valorizzato a “SI”;
  • l’elenco B (modificabile) che contiene, invece, gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento in cui sono presenti importi assoggettati ad imposta di bollo ma il cui campo non è stato correttamente valorizzato.

Perché una fattura che ho emesso a fine trimestre non compare negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate?

La risposta è molto semplice: dipende da quando quest’ultima ha ricevuto nel Sistema di Interscambio (SDI) la tua fattura e non dalla data di emissione che hai indicato.
Precisando meglio la mia risposta, ai fini di individuare il trimestre di riferimento di una fattura emessa, l’Agenzia delle Entrate ragiona in questo modo:

  • se la data di consegna allo SDI (o di messa a disposizione nello SDI, nel caso di mancata consegna) è precedente alla fine del trimestre, la fattura si considera, ai fini del bollo, di competenza del trimestre di riferimento (ad esempio, una fattura emessa il 30 marzo 2024 e con data di consegna al 31 marzo 2024 viene inclusa nei conteggi del bollo del primo trimestre 2024);
  • se la data di consegna allo SDI (o di messa a disposizione nello SDI, nel caso di mancata consegna) reca una data successiva alla fine del trimestre, ai fini del calcolo del bollo la fattura si considera di competenza del trimestre in cui la consegna è avvenuta (ad esempio, una fattura emessa il 30 marzo 2024 con data di consegna al 1 aprile 2024 sarà di competenza, ai fini del calcolo del bollo, del secondo trimestre 2024).

Quanto detto vale per le fatture emesse nei confronti di titolari di partita IVA privati, di consumatori finali e delle Pubbliche amministrazioni.
Ti ricordo che le Pubbliche amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalla ricezione della tua fattura per accettarla e che, in mancanza, questa si considera accettata per decorrenza dei termini. Ma, ai fini dell’imposta di bollo che dovrai versare, la data dell’eventuale accettazione o della notifica di decorrenza dei termini non rilevano in nessun modo.

Posso modificare l’importo da versare, se ritengo che non sia corretto?

Come ti ho detto prima, solo le fatture presenti nell’elenco B possono essere modificate.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i due elenchi entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Da quel momento, puoi prendere visione delle fatture recepite dall’Agenzia delle Entrate e modificare quelle presenti nell’elenco B, togliendo l’imposta di bollo da quelle che ritieni non debbano esserne assoggettate e indicando gli estremi delle fatture che invece ritieni debbano essere assoggettate ma che, per qualche motivo, l’Agenzia delle Entrate non ha incluso in nessuno dei due elenchi.
Occhio, però alle tempistiche: le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Se non hai certezza delle modifiche che vorresti apportare, chiedi pure l’assistenza del tuo consulente di fiducia.

Ma quali sono le scadenze per il versamento per le imposte di bollo?

A prescindere dalle eventuali modifiche che potresti aver apportato all’elenco B fornito dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, mette a disposizione l’importo delle imposte di bollo da versare. Solo per il secondo trimestre, questa data slitta al 20 settembre.
Gli importi evidenziati devono essere versati alle seguenti scadenze (valide per il 2024):

  • 31 maggio 2024 per le imposte di bollo sulle fatture emesse nel primo trimestre 2024;
  • 30 settembre 2024 per le imposte di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre 2024;
  • 2 dicembre 2024 (in quanto la scadenza originale del 30 novembre 2024 cade di sabato) per le imposte di bollo emesse nel terzo trimestre 2024;
  • 28 febbraio 2025 per le imposte di bollo sulle fatture emesse nel quarto trimestre 2024.

Se prevedi, alle varie scadenze, di pagare un importo di imposte di bollo molto basso, ti starai probabilmente chiedendo se sei comunque costretto lo stesso a rispettare le scadenze previste. In realtà, è prevista un’importante agevolazione:

  • se l’importo complessivo delle imposte di bollo da versare per il primo trimestre non supera 5.000,00 euro, puoi rinviare il versamento entro la data di scadenza del versamento delle imposte di bollo relative al secondo trimestre (ovvero il 30 settembre);
  • se, alla scadenza del versamento previsto per il secondo trimestre, l’importo complessivo dei bolli da versare per il primo e per il secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, hai ancora la possibilità di rinviare il versamento alla data di scadenza prevista per i bolli del terzo trimestre (nel caso del 2024, il 2 dicembre);
  • una volta arrivato alla scadenza prevista per i bolli del terzo trimestre, sarai però tenuto a versare anche quelli del primo e del secondo trimestre, senza più possibilità di ulteriori rinvii.

Ma quali sono le modalità di pagamento?

Puoi pagare le imposte di bollo in due modi:

  • tramite addebito diretto sul tuo conto corrente, avendo cura di indicare sul sito dell’Agenzia delle Entrate un IBAN che corrisponda a un conto corrente che sia a te intestato e la data di addebito;
  • tramite F24 che puoi predisporre sempre grazie all’Agenzia delle Entrate (o con l’aiuto del tuo consulente).

Nel caso di utilizzo dell’F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre;
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre;
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre;
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.

Tieni presente che, se opti per lo slittamento dei versamenti secondo le modalità che ti ho descritto nel paragrafo precedente, dovrai comunque utilizzare i codici tributo previsti per i trimestri dovuti (2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo trimestre e/o 2523 per il terzo trimestre).

Ma cosa succede se mi dimentico di versare le imposte di bollo?

Sarà l’Agenzia delle Entrate a inviarti una comunicazione (via PEC, solitamente) dove saranno indicati gli importi dovuti a titolo di imposte di bollo non versate, con l’aggiunta delle sanzioni e degli interessi. Dal ricevimento di tale comunicazione, avrai 30 giorni di tempo per sanare la tua posizione oppure per fornire chiarimenti, se ritieni che l’avviso non sia dovuto.
Se però ti rendi conto da solo di non aver pagato quanto dovuto, puoi ricorrere al meccanismo del ravvedimento operoso, godendo quindi di una riduzione delle sanzioni a te arrecate che dipende dai giorni di ritardo rispetto alla scadenza originale del versamento.
Il meccanismo del ravvedimento operoso sarà oggetto di approfondimenti futuri. Per il momento, ti fornisco i codici tributo da utilizzare:

  • 2525 – Sanzioni per mancato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • 2526 – Interessi per mancato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’articolo relativo alle imposte di bollo sulle fatture elettroniche, per l’anno 2024, finisce qui.
Sei un contribuente che ha bisogno di verificare se ha importi da pagare relativi alle imposte di bollo sulle tue fatture elettroniche ma non riesci a recuperare l’importo che devi versare? Sei alle prese con la tua prima fattura e hai bisogno di sapere se devi applicare o meno l’imposta di bollo. O più semplicemente, hai bisogno di un chiarimento di qualsiasi tipo sull’applicazione dell’imposta di bollo e sul relativo versamento? Chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it

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