Il reverse charge esterno

Con questo ultimo articolo, che chiude il cerchio iniziato con l’articolo dedicato al reverse charge interno, ti parlerò delle operazioni con l’estero che sono assoggettate al reverse charge esterno.
Non ripeterò come funziona il reverse charge: per questo, ti invito a rileggere l’articolo sul reverse charge interno. Mi limiterò a spiegarti come ti devi comportare in caso di acquisti e di vendite di beni verso l’estero, nonché in caso di prestazioni di servizi effettuate o ricevute.
Cominciamo!!

A quali operazioni si applica il reverse charge esterno per acquisti di beni?

Secondo quanto disposto dall’articolo 38 – commi 1 e 2 del Decreto Legge 331 del 1993, il reverse charge per le operazioni di acquisto di beni dall’estero si applica con specifico riferimento agli acquisti di beni mobili materiali da paesi appartenenti all’Unione Europea.
Il reverse charge non si applica agli acquisti:

  • di beni immobili;
  • di beni immateriali, come brevetti o marchi.

Presupposto fondamentale affinché si possa parlare di acquisto intracomunitario di beni è che l’operazione intercorra tra un soggetto passivo IVA qui in Italia e un soggetto passivo IVA in un paese membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia.

Come devo procedere per assolvere al reverse charge per la compravendita di beni mobili in Unione Europea?

Se sei tu ad acquistare i beni da un paese europeo, dovrai procedere:

  • ad integrare la fattura ricevuta, applicando l’IVA all’aliquota del 22%;
  • a registrare la fattura ricevuta sia nel registro delle fatture d’acquisto, sia nel registro delle fatture di vendita;
  • a versare l’IVA calcolata alla scadenza prevista in base alla periodicità IVA (mensile o trimestrale) della tua impresa.

Siccome la fattura che riceverai non sarà una fattura elettronica, il documento integrativo valido ai fini dell’applicazione del reverse charge (al contrario di quanto accade con il reverse charge interno) deve essere emesso in formato elettronico e trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.
Se invece sei tu il venditore, l’onere del reverse charge sarà a carico del compratore europeo. Tu dovrai solo preoccuparti di emettere una fattura (in formato elettronico) indicando che l’operazione non è imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legge 331 del 1993.

A quali operazioni si applica il reverse charge esterno per prestazioni di servizi?

Salvo casi particolari che non verranno analizzati in questa sede, una prestazione di servizi si considera imponibile ai fini IVA nel paese in cui ha la sede il cliente (qualora sia soggetto passivo IVA nel territorio di uno Stato UE diverso dall’Italia). Va da sé che le prestazioni di servizi saranno invece imponibili in Italia se rese nei confronti:

  • di soggetti passivi IVA in Italia;
  • di soggetti non passivi IVA (in altre parole, privati cittadini privi di partita IVA), indipendentemente da dove essi risiedano.

Come devo procedere per assolvere al reverse charge per le prestazioni di servizi rese e ricevute in Unione Europea?

Se sei tu a ricevere il servizio da un soggetto passivo IVA residente in un paese europeo diverso, dovrai procedere:

  • ad emettere un’autofattura inserendo i dati contenuti nella fattura ricevuta, applicando l’IVA all’aliquota del 22%;
  • a registrare la fattura ricevuta sia nel registro delle fatture d’acquisto, sia nel registro delle fatture di vendita;
  • a versare l’IVA calcolata alla scadenza prevista in base alla periodicità IVA (mensile o trimestrale) della tua impresa.

Anche un questo caso, siccome la fattura che riceverai non sarà una fattura elettronica, l’autofattura che emetterai ai fini dell’applicazione del reverse charge (al contrario di quanto accade con il reverse charge interno) deve essere emessa in formato elettronico e trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.
Se invece sei tu il prestatore del servizio, l’onere del reverse charge sarà a carico del cliente europeo. Tu dovrai solo preoccuparti di emettere una fattura (in formato elettronico) indicando che l’operazione non è soggetta IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633 del 1972.

Ci sono sanzioni per l’errata applicazione del reverse charge?

Le sanzioni irrogabili, anche nel caso di reverse charge esterno, sono quelle previste dal Decreto Legislativo 471 del 1997. Te le riepilogo qui sotto:

  • in caso di registrazione della fattura emessa senza porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge “interno”, la sanzione varia da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro;
  • in caso di mancata registrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore, la sanzione ammonta al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro;
  • in caso di omessi adempimenti legati al reverse charge da parte dell’acquirente/ ommittente per le fatture ricevute da fornitori nazionali in caso di totale o parziale indetraibilità, la sanzione ammonta al 70% dell’IVA detratta, sempre che la violazione non abbia non abbia determinato una dichiarazione infedele;
  • in caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA anziché in reverse charge, la sanzione varia da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro a carico dell’acquirente/committente;
  • in caso, infine, di operazione erroneamente assoggettata a reverse charge invece di assoggettarla a IVA, la sanzione varia da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro a carico dell’acquirente/committente.

Negli ultimi due casi, viene fatta salva la possibilità di detrazione dell’IVA da parte dell’acquirente/committente e, inoltre, anche il cedente/prestatore è obbligato in solido.

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