Il nuovo ravvedimento operoso

Oggi completerò per te la serie di articoli dedicata alla riforma delle sanzioni tributarie parlandoti del nuovo meccanismo del ravvedimento operoso.
Siccome il ravvedimento operoso è direttamente connesso alle sanzioni a cui incorri in caso di violazioni tributarie, prima di avventurarti nella lettura di questo articolo, ti invito ad andare a rileggere il primoil secondoil terzo articolo che ho dedicato alle principali sanzioni modificate, a partire dal 1 settembre 2024, dalla riforma introdotta dal Decreto Legislativo n° 87 del 2024.
Detto questo, non rimane che iniziare l’ultimo articolo. Buona lettura!!

Che cos’è il ravvedimento operoso?

Partiamo, innanzitutto, dal dirti che cos’è il ravvedimento operoso.
Si tratta di un meccanismo che consente a tutti i contribuenti che si rendono conto di aver commesso errori, violazioni o omissioni legate ad adempimenti tributari (ad esempio, versamenti tardivi o insufficienti, dichiarazioni inviate tardivamente) di poter sanare la propria situazione godendo di una riduzione delle sanzioni inflitte.
Tale riduzione si riduce proporzionalmente in base del ritardo intercorso tra la scadenza dell’adempimento e la data in cui provvedi a sanare la tua posizione: più tempo lasci passare dalla scadenza, minore sarà la riduzione che ti verrà concessa.

Quando posso ricorrere al ravvedimento operoso?

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, sono decaduti tre requisiti precedentemente fondamentali per sapere se potevi o meno fare ricorso al ravvedimento operoso:

  • la violazione non doveva essere già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • non dovevano essere iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non dovevano essere iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate a chi aveva commesso la violazione.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
Tieni presente comunque che, in ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione delle violazioni commesse non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Come funziona il ravvedimento operoso in pratica?

Supponi di aver pagato un’imposta in ritardo, di essertene accorto e di voler pagare il dovuto approfittando del ravvedimento operoso.
In questo caso, dovrai fare un duplice conteggio:

  • il calcolo degli interessi dovuti per il tardivo pagamento;
  • il calcolo delle sanzioni dovute, applicando, in base al numero di giorni di ritardo, la riduzione prevista dalla norma.

Per quanto riguarda gli interessi, il calcolo è abbastanza semplice. Tenendo conto che, dal 1 gennaio 2024, il tasso di interesse da applicare è pari al 2,5%, la formula sarà:

  • imposta dovuta   x   2,5%   x   n° di giorni di ritardo   /   365

Altrettanto semplice è il calcolo delle sanzioni da applicare. Come ti ho spiegato nel primo articolo, dal 1 settembre 2024 la sanzione per il tardivo o l’omesso versamento di un’imposta è pari al 25%. Ergo, tutto quello che devi fare è applicare la seguente formula:

  • imposta dovuta   x   25%

Al risultato che otterrai dovrai applicare la riduzione prevista, a seconda dei giorni di ritardo e tenendo conto delle novità introdotte dal 1 settembre 2024. Tali novità saranno l’oggetto del prossimo paragrafo.

Quali sono le novità introdotte in tema di ravvedimento operoso?

Ed eccoci, finalmente, all’argomento che, immagino, ti interesserà di più: le novità introdotte in materia di ravvedimento operoso. Ci saranno alcuni casi per i quali ti indicherò anche qual era la normativa previgente: tieni, presente, infatti, che le violazioni commesse prima del 1 settembre 2024 subiranno la vecchia normativa, mentre quelle successive saranno oggetto di quella nuova.
Fatta questa precisazione, iniziamo l’excursus.

Il ravvedimento breve

Questo tipo di ravvedimento si perfeziona in tutti quei casi in cui la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’adempimento. In questo caso, si applica la riduzione pari a 1/10 della metà della sanzione calcolata (o della sanzione minima, nei casi in cui siano previste sanzioni fisse).
In questo caso, non ci sono grosse variazioni rispetto alla normativa previgente: la differenza la fa la misura delle nuove sanzioni previste dal 1 settembre 2024.
Ti voglio però precisare che tale fattispecie di ravvedimento è prevista solamente in caso di tardivi versamenti.

Il ravvedimento intermedio

Questo tipo di ravvedimento, applicabile a tutte le violazioni (non solo ai tardivi versamenti), si perfeziona in tutti quei casi in cui la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’adempimento. In questo caso, si applica la riduzione pari a 1/9 della sanzione calcolata (o della sanzione minima, nei casi in cui siano previste sanzioni fisse).
Anche in questo caso, non ci sono grosse variazioni rispetto alla normativa previgente.

Il ravvedimento lungo

Questo tipo di ravvedimento, applicabile a tutte le violazioni, si perfeziona in tutti quei casi in cui la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. In questo caso, si applica la riduzione pari a 1/8 della sanzione calcolata (o della sanzione minima, nei casi in cui siano previste sanzioni fisse).
Anche in questo caso, non ci sono grosse variazioni rispetto alla normativa previgente.

Il nuovo ravvedimento ultrannuale

Questo tipo di ravvedimento, applicabile a tutte le violazioni, si perfeziona in tutti quei casi in cui la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore. In questo caso, si applica la riduzione pari a 1/7 della sanzione calcolata (o della sanzione minima, nei casi in cui siano previste sanzioni fisse).
Prima del 1 settembre 2024, tale riduzione si applicava nei casi in cui il contribuente sanava la violazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo quello in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. 

Il nuovo ravvedimento non preceduto da verbale di constatazione (PVC)

Prima del 1 settembre 2024, la riduzione pari a 1/6 della sanzione calcolata (o della sanzione minima, nei casi in cui siano previste sanzioni fisse) si applicava nei casi in cui il contribuente sanava la violazione commessa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. Ciò in linea con la precedente applicazione della riduzione pari a 1/7 di cui ti ho parlato nel precedente paragrafo.
Con la riforma delle sanzioni tributarie, questa riduzione viene svincolata da calcoli legati al passare del tempo e legata, invece, alla presentazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del cosiddetto schema d’atto. Lo schema d’atto è un documento con cui l’Agenzia delle Entrate, prima di iniziare qualsiasi attività di accertamento di rettifica, invita il contribuente a:

  • presentare controdeduzioni difensive entro 60 giorni dalla notifica dell’atto;
  • formulare istanza d’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

Non scenderò in ulteriori dettagli, dato che l’articolo non tratta di questo. Mi limiterò a dirti che, nel caso in cui tu voglia regolarizzare tramite ravvedimento una violazione dopo il ricevimento dello schema d’atto, ma prima della constatazione della violazione e senza che tu abbia formulata l’istanza d’accertamento con adesione, puoi applicare, in base alla nuova normativa, la riduzione pari a 1/6 della sanzione calcolata.
Ti ricordo che la nuova disciplina si applica alle violazioni commesse dopo il 1 settembre 2024.

Il nuovo ravvedimento successivo al verbale di constatazione (PVC)

Anche in questo caso, ci sono delle modifiche rispetto alla precedente normativa.
Prima del 1 settembre 2024, infatti, la riduzione pari a 1/5 della sanzione calcolata era prevista nel caso in cui la violazione era commessa dopo la constatazione della stessa nel processo verbale di constatazione.
Per tutte le violazioni commesse dopo il 1 settembre 2024, la suddetta riduzione si applica se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovissimo ravvedimento successivo al verbale di constatazione (PVC) senza istanza d’adesione

A partire dalle violazioni commesse dopo il 1 settembre 2024, si applica la nuovissima riduzione pari a 1/4 della sanzione calcolata, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, preceduto dalla contestazione della violazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Il ravvedimento per la presentazione di una dichiarazione tardiva

Anche se tale casistica non è stata modificata dalla riforma delle sanzioni tributarie, è bene ricordare come funziona il calcolo nel caso di presentazione di una dichiarazione tardiva.
Ti ricordo che la dichiarazione si considera tardiva se presentata entro 90 giorni dalla scadenza originariamente prevista. Oltre 90 giorni, la dichiarazione diventa omessa e subirà sanzioni diverse.
Nel caso di ravvedimento per una dichiarazione tardiva, si applica la riduzione pari a 1/10 della sanzione minima prevista. Tale sanzione minima è pari a 250,00 euro: ciò significa che il ravvedimento ti consentirebbe di poter sanare il ritardo di una dichiarazione tardiva con il versamento di una sanzione di soli 25,00 euro).

Il ravvedimento sprint

In quest’ultimo paragrafo, ti parlerò del ravvedimento sprint.
Solo per i versamenti tardivi effettuati entro e non oltre 15 giorni di ritardo, è prevista un’ulteriore riduzione rispetto a quella di 1/10 che ti ho spiegato prima.
Questi sono i passi che devi seguire per calcolare correttamente la sanzione da applicare in caso di ravvedimento sprint:

  • calcola la sanzione dovuta e dividila per 2;
  • applica la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento breve;
  • dividi il risultato ottenuto per 15;
  • moltiplica il risultato ottenuto per il numero di giorni che separano la scadenza originale dalla data in cui hai regolarizzato il tuo mancato versamento.

Se la scadenza del mancato versamento è antecedente al 1 settembre 2024, la sanzione di partenza è il 30%, il che significa che la sanzione giornaliera, in caso di ravvedimento sprint, è pari allo 0,1%.
Per mancati versamenti avvenuti dopo il 1 settembre 2024, la sanzione di partenza è il 25%,il che significa che la sanzione giornaliera, in caso di ravvedimento sprint, è pari allo 0,08%.

E con quest’ultimo articolo, ho esaurito le principali novità legate alla riforma delle sanzioni tributarie. Hai commesso qualche violazione e vuoi essere sicuro di quale sia la disciplina sanzionatoria da applicare? Vuoi essere seguito nel calcolo delle sanzioni e degli interessi da applicare? Chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it

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