Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022

Al via l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari: si parte dal 1° luglio 2022 per effetto delle novità previste dal decreto PNRR 2, ma per il prossimo biennio saranno esonerati i soggetti con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell’anno.
Il nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 del decreto PNRR 2 ha confermato l’estensione della fatturazione elettronica a decorrere dalla metà dell’anno in corso anche alle partite IVA che applicano la flat tax.
Non solo: la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.
Colpo di spugna alle esenzioni dall’obbligo di fattura elettronica che, tuttavia, lascerà per il momento fuori le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro, fino al 2024.
La fatturazione elettronica per la restante platea dei forfettari al via 1° luglio 2022 prevede tuttavia una sorta di moratoria dall’applicazione della disciplina sanzionatoria.
Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.

Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022

Il nuovo decreto arrivato al tavolo del Consiglio dei Ministri del 13 aprile scorso e approvato definitivamente nel corso della seduta del 21 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.
L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Per quel che riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:

  • soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
    luglio 2011, n. 111;
  • soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito
    dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Così come confermato a margine del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022, l’esonero continuerà in ogni caso ad applicarsi fino al 2024 per i titolari di partita IVA che applicano la flat tax fino a 25.000 euro di ricavi e compensi.
Una parte dei forfettari, quindi, continuerà a poter emettere fatture in modalità analogica.

Fattura elettronica per i forfettari, termine di emissione più lungo per il terzo trimestre 2022

In attesa del testo definitivo del decreto per l’attuazione del PNRR per le dovute conferme, tra le ulteriori novità previste dalla bozza in circolazione c’è un periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni.
Nello specifico, viene previsto che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.
Si ricorda che, in caso di tardiva emissione della fattura elettronica, la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Come già evidenziato, per la conferma delle novità resta ora fondamentale attendere la pubblicazione del testo ufficiale del decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022.
Quel che è certo è che entro il primo semestre 2022 dovrà essere raggiunto il Milestone M1C1-103, uno degli obiettivi specifici previsti nell’ambito della riforma dell’Amministrazione fiscale richiesta ai fini dell’accesso ai fondi del PNRR.
Si tratta dei primi adempimenti da espletare nel nuovo anno e, nel concreto, dovranno essere adottati ed entrare in vigore “atti di diritto primario e derivato”, regolamenti e procedure amministrative volti ad incoraggiare la tax compliance, migliorare gli audit e i controlli.

Fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022 per l’attuazione del PNRR

Come indicato nelle schede di sintesi del Ministero dell’Economia allegate alla Relazione al Parlamento sull’attuazione del PNRR, delimitare ulteriormente il perimetro dei soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica è una delle possibili vie per il contrasto all’evasione in materia di IVA.
L’estensione dell’obbligo, già autorizzata dall’Europa, rientra quindi a pieno titolo tra le misure necessarie all’attuazione del PNRR, seguendo le linee guida tracciate nella Relazione del MEF.
Secondo quanto indicato dal Ministero, lasciare fuori dalla fatturazione elettronica i titolari di partita IVA in regime forfettario limita fortemente lo svolgimento delle attività di analisi del rischio evasione.
Sono 1,8 milioni i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva del 15 per cento (dato relativo al 2019), e: “la mancanza delle informazioni relative alle operazioni attive dagli stessi effettuati produce un vulnus alle esigenze di completezza delle basi dati e limita l’attivazione di iniziative volte a stimolare la compliance.”
Questo è quanto si legge nel documento messo a punto dal Ministero dell’Economia per orientare il Governo nella scelta delle vie da percorrere nell’ambito della riforma del Fisco richiesta dal PNRR.
L’obiettivo principale resta quello di ridurre il gap in materia di IVA; dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il recupero del gettito IVA è stato pari al 2,4 per cento, rispetto al 2018, per un importo pari a circa 3,5 miliardi di euro. Numeri positivi, e che potrebbero aumentare ulteriormente ampliando la platea dei soggetti obbligati.

Di Anna Maria D’Andrea
Fonte INFORMAZIONEFISCALE.IT
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