CU 2022 entro il 16 marzo consegna ai percettori di redditi e invio alle Entrate

Scade il prossimo 16 marzo il termine per la consegna della Certificazione Unica 2022 ai percettori di redditi e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Ci sarà tempo, invece, fino al 21 marzo per poter effettuare le opportune correzioni alle CU inviate nei termini.
L’attenzione per la compilazione delle certificazioni di quest’anno è rivolta alle novità dei codici da indicare per i redditi dei lavoratori autonomi, in particolare per quelli in regime forfettario. Inoltre, per le locazioni brevi scatta la possibilità di fornire, anche in dettaglio, i dati catastali degli immobili locati che fruiscono del regime fiscale agevolato. Attenzione alle sanzioni per omessa, tardiva o errata presentazione.
Doppio appuntamento il 16 marzo 2022 per la Certificazione Unica. Si dovrà provvedere entro tale termine a rilasciarne una copia – mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea – al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico e, sempre entro la stessa data, il sostituto di imposta stesso o un intermediario dovrà inviarne telematicamente copia all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.
Ci sarà più tempo e, precisamente, fino al 31 ottobre 2022 per trasmettere in via telematica le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
La CU 2022 accoglie le novità e i nuovi modelli, corredati delle istruzioni per la compilazione e trasmissione telematica, che sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 gennaio con il provvedimento n. 11169/2022.
Fra le principali novità del 2021 di certo occorre ricordare quelle che interessano il “trattamento integrativo” oggetto delle misure adottate per riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente disposte dal D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020; quelle correlate alla soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34/2020.
In termini di compilazione, impattano significativamente, tra le altre, la nuova codifica prevista per certificare le somme corrisposte ai soggetti in regime forfettario, quella prevista per i redditi che fruiscono del regime degli impatriati e hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva. Cambia anche, ma facoltativamente per l’anno 2022, l’esposizione dei dati catastali degli immobili oggetto del contratto di locazione breve.
Ricordiamo che, il modello di Certificazione Unica è costituito da:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
  • Certificazioni redditi da locazioni brevi;
  • Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

Entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, ricordiamo, si potranno effettuare, senza sanzioni, le opportune correzioni alle CU inviate nei termini. Inoltre, si potrà provvedere a sanare la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche periodi d’imposta dal 2015 al 2017 grazie alle disposizioni del decreto Milleproroghe.

Le novità per la CU 2022 lavoro autonomo

Cambia in qualche modo anche la CU 2022 per la certificazione dei redditi di lavoro autonomo visto che alcuni codici utilizzati nella CU 2021 cedono il passo a nuovi da utilizzare nella CU2022.
In particolare, i nuovi codici della CU relativi ai redditi di lavoro autonomo sono:

  • 21 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
  • 22 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
  • 24 – nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. n. 190/2014.

Ecco la tabella di raffronto con il precedente modello di certificazione:

LAVORO AUTONOME CU 2022 (codice) CU 2021 (codice)
Colonna 6 21 7
22 8
24 12

Premesso che, per la redazione della certificazione si dovrà tenere conto in particolare che:

  • nel campo “Altre somme non assoggettate a ritenuta” (7) occorre indicare l’ammontare delle prestazioni professionali, la rivalsa della “cassa” previdenziale in caso di Gestione
    separata indicando in colonna 6 il codice 24 (il contributo integrativo destinato alle casse professionali non fa parte del compenso e, dunque, non va indicato); e, infine, l’importo
    corrispondente all’imposta di bollo;
  • l’ammontare delle eventuali anticipazioni fatte al Committente/Cliente (ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972) va, invece, incluso nelle indicazioni fornite al campo “Ammontare lordo
    corrisposto” (4), avendo cura di indicare poi a colonna 6 il codice 22.

Per quanto detto, con le novità della CU 2022 occorre prestare particolare attenzione alla compilazione della certificazione nel caso di professionisti in regime forfettario, ai sensi della L. n. 190/2014. Difatti, si potrebbe rientrare nella casistica di aver percepito compensi aventi diversi natura e, dunque, occorrerà prevedere la compilazione di due modelli, in quanto occorre indicare, per ogni modello, il corrispondente “codice” da indicare nella colonna 6 che certifichi le diverse tipologie di somme non soggette a ritenute.

Le novità per le locazioni brevi

Protagonisti della CU 2022 per la certificazione delle locazioni brevi sono i dati catastali che, nell’ambito della compilazione del quadro di lavoro autonomo della CU 2022, dovranno essere dettagliati rispetto alla precedente versione della certificazione.
La novità è frutto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) in cui all’art. 1 comma 595 si è disposta l’adozione del regime agevolato delle locazioni breve, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021 solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, invece, per una maggiore tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
Alla luce di quanto detto, si dovrà prestare attenzione e indicare con dettaglio le informazioni relative ai dati catastali dell’immobile locato e, precisamente, inserendo nella certificazione per il periodo d’imposta 2021, ovvero la CU 2022 si dovranno esporre anche i dati catastali dell’immobile locato, nei punti da 14 a 18.
È opportuno segnalare che, detta indicazione analitica dei dati catastali è facoltativa con riferimento alla CU 2022, come precisato nelle istruzioni.
Ricordiamo che, l’indicazione dei dati afferenti alle locazioni brevi in generale richiede particolare attenzione stante l’adozione del principio di cassa utilizzato ai fini della compilazione della CU e, in considerazione del fatto che, i corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di:

  • redditi fondiari: in cui si applica il criterio di competenza, ai fini della tassazione;
  • redditi diversi: imputati secondo il principio per cassa.

Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, come segnalato nelle istruzioni.
Inoltre, sempre per la compilazione dalla CU occorre prestare attenzione con riferimento al punto 4 in cui occorre riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. Se il contratto di locazione riguarda:

  • un periodo che ha ricompreso tra 2020 e 2021 e il pagamento è stato effettuato nel 2021 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del
    2020 e quello del 2021;
  • un periodo che ha ricompreso tra 2021 e 2022 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2021, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo
    distinto l’importo di competenza del 2021 e quello del 2022.

Il profilo sanzionatorio

Con riferimento alle sanzioni previste per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta occorre evidenziare che, sotto il profilo temporale, è opportuno segnare in agenda anche che ci sarà tempo sino al 21 marzo 2022 – ovvero entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo – per poter effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini.
Di norma, invece, le sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica, sono le seguenti:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997);
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Il legislatore sotto il profilo sanzionatorio in tema di certificazioni ha introdotto di recenti importanti novità con l’art. 3, comma 5-bis del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021, convertito nella L. n. 15/2022) inserendo all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, dopo il comma 6-quinquies, il nuovo comma 6- quinquies.1.
Le novità dispongono che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della vigente sanzione (pari come detto a 100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (vale a dire il 16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e valori).

Di Monica Greco – Esperta di fiscalità e bilancio
Fonte IPSOA
Categoria: Aggiornamenti e notizie

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