Con il Decreto Legislativo n°13 del 12 febbraio 2024, il Consiglio dei Ministri ha introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2024, un nuovo istituto: il concordato preventivo biennale.
Con l’introduzione di questo nuovo provvedimento, il legislatore intende promuovere e facilitare un rapporto di fiducia e collaborazione tra i soggetti destinatari del concordato e l’Amministrazione Finanziaria, attraverso un sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, finalizzato a una migliore pianificazione fiscale da parte dei contribuenti. Ma in che modo?
Scopriamolo insieme.
Che cos’è il concordato preventivo biennale? E perché può essere vantaggioso per te?
Sostanzialmente, attraverso il concordato preventivo biennale, l’Amministrazione Finanziaria ti propone una sorta di “accordo”: per i prossimi due anni, 2024 e 2025, il Fisco ti consente di pagare le tue imposte sulla base non dei redditi da te effettivamente conseguiti, ma sulla base di un conteggio preventivo dei redditi che, secondo l’Agenzia delle Entrate, conseguirai.
In questo modo, saprai in anticipo quale sarà il carico fiscale previsto per il 2024 e per il 2025 e potrai, di conseguenza, pianificare meglio le tue uscite finanziarie (ad esempio, sapendo quanto pagherai di imposte in anticipo, potrai pianificare meglio le risorse che potrai investire nel migliorare la tua attività).
Come hai appena letto, sapere in anticipo l’importo delle tue imposte può essere un vantaggio enorme per te e per la tua attività, ma ti invito comunque a non fermare la lettura dell’articolo a questo paragrafo: scoprirai infatti che, a fronte di questo indubbio vantaggio, questa nuova misura presenta una serie di criticità ancora irrisolte che possono influenzare la tua scelta di aderire o meno alle proposte concordatarie dell’Amministrazione Finanziaria.
Chi sono i soggetti beneficiari del concordato preventivo biennale?
Il concordato preventivo biennale è riservato a due categorie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA (siano titolari di reddito di impresa o di lavoratore autonomo);
- i contribuenti in regime forfetario (per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024).
Restano esclusi dal concordato preventivo biennale i contribuenti:
- che posseggono debiti tributari (o che non hanno estinto, entro il termine di accettazione della proposta, i debiti di importo superiore a 5.000,00 euro);
- che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- sono implicati in alcune specifiche condanne;
- forfettari che hanno iniziato l’attività nel periodo di imposta precedente.
Quali redditi sono interessati dal concordato preventivo biennale?
L’Amministrazione Finanziaria, tramite il concordato preventivo biennale, formula una proposta finalizzata alla definizione anticipata delle imposte dovute ai fini IRPEF, IRES, IRAP e sostitutiva da regime forfettario. Va da sé, quindi, che i redditi oggetto di tale definizione anticipata siano:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, individuati dalla differenza fra
compensi in denaro o in natura e spese del periodo di imposta, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali e i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni; - i redditi d’impresa, individuati senza considerare i valori relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive,
nonché minusvalenze e sopravvenienze passive ed i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni o Geie ovvero in società ed enti soggetti ad Ires; - il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’Irap, individuato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive;
- per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, i redditi da lavoro autonomo o di impresa sono individuati sulla base dell’applicazione di un coefficiente di redditività che dipende dal proprio codice ATECO; l’Amministrazione Finanziaria, in tal senso, sulla base delle informazioni già presenti nei propri archivi, dovrebbe essere già in grado di effettuare la propria proposta in modo corretto.
In tutti i quattro i casi sopra prospettati, il valore del reddito oggetto del concordato non può essere inferiore a 2.000,00 euro.
Cosa succede se aderisco alla proposta?
Nel caso tu aderisca alla proposta di concordato preventivo biennale, sarai obbligato ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi (ad esempio, la tenuta delle scritture contabili e la redazione dei libri giornali e dei libri degli inventari) e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ma, a fronte di questi obblighi, per tutta la durata del concordato preventivo biennale, otterrai dei vantaggi non di poco conto:
- sarai escluso dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accederai, inoltre, ai benefici premiali specifici del regime ISA.
Ci sono situazioni che possano farmi uscire dal concordato preventivo biennale?
Purtroppo sì. Ci possono essere cause di cessazione dal concordato preventivo, così come cause di decadenza.
Le cause di cessazione sono:
- la cessazione della propria attività;
- la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (a meno che, per le nuove attività, non sia prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di quella precedentemente esercitata);
- la presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.
Il concordato decade, invece, nel momento in cui vengono meno le condizioni d’accesso al concordato, al verificarsi di una delle cause di esclusione previste dall’ordinamento e in caso di accertamenti da cui emergano (ad esempio) attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
Come faccio a esercitare l’adesione al concordato?
Solo per il primo anno di entrata in vigore di questo meccanismo, la tua scelta dovrà essere esercitata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023. Quest’anno (notizia ancora da confermare) la trasmissione della dichiarazione dei redditi, inizialmente prevista per il 30 settembre 2024 e prorogata una prima volta al 15 ottobre 2024, dovrebbe essere slittata definitivamente al 31 ottobre 2024.
Una volta a regime (anche questa notizia è da confermare), l’adesione dovrà essere esercitata entro il 31 luglio.
Gli effetti sui versamenti delle imposte
Solo per quest’anno 2024, vista l’introduzione di questo nuovo istituto, i soggetti interessati possono versare il saldo relativo alle imposte del 2023 e il primo acconto delle proprie imposte del 2024 al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, in luogo della scadenza originale prevista del 1 luglio 2024 (ricordo che il 30 giugno 2024, quest’anno, cade di domenica). Tale differimento è previsto a prescindere dall’accettazione o meno della proposta di concordato in quanto i dati necessari per accedere alla proposta sono disponibili, assieme al relativo software di calcolo, solo dallo scorso 15 giugno 2024.
Per quanto riguarda il versamento vero e proprio, al 31 luglio sarai quindi chiamato a dover versare:
- il saldo delle tue imposte del 2023, determinato secondo il reddito effettivamente conseguito nel 2023;
- il primo acconto relativo al 2024, determinato secondo il cosiddetto metodo storico (sulla base dei redditi dichiarati per il 2023).
Presta attenzione a quanto sto per dirti: la proroga dei versamenti, oltre che essere indipendente dall’accettazione o meno della proposta di concordato, è altresì indipendente dalla possibilità o meno di poter accedere a questa nuova misura: se, per esempio, hai aperto la tua partita IVA nel 2023 (e, per questo motivo, l’accesso al concordato ti è precluso), potrai comunque fruire della proroga dei versamenti al 31 luglio 2024.
Sarà al 30 novembre 2024, data del versamento del secondo acconto 2024 delle tue imposte, che si vedranno gli effetti della tua adesione o meno al concordato preventivo biennale. Se tu accetti la proposta di concordato, il secondo acconto delle tue imposte sarà rideterminato a conguaglio, sulla base del reddito da te accettato. In caso di non accettazione, rimarranno in vigore le normali regole di determinazione dell’acconto.
Posso rateizzare gli importi delle mie tasse?
Partiamo intanto da una novità: quest’anno cambia per tutti il calendario delle rateizzazioni relative al versamento dei saldi del 2023 e dei primi acconti del 2024. Facendo riferimento alla scadenza ordinaria delle imposte del 1 luglio 2024, è possibile, da quest’anno, optare per una rateizzazione di massimo sette rate alle seguenti scadenze (tenendo conto che si applicano interessi da rateizzazione imposte sulle rate successive alla prima):
- 1° luglio 2024;
- 16 luglio 2024;
- 20 agosto 2024;
- 16 settembre 2024;
- 16 ottobre 2024;
- 18 novembre 2024 (la scadenza originale del 16 novembre cade di sabato);
- 16 dicembre 2024.
Resta ferma la possibilità di traslare il versamento delle imposte al 31 luglio 2024 in luogo della scadenza originale del 1 luglio 2024, con una maggiorazione sugli importi previsti dello 0,40%. In caso di rateizzazione, quindi, il numero massimo scenderebbe a sei (si tenga sempre presente che si può rateizzare al massimo fino alla rata prevista al 16 dicembre 2024).
Partendo dalle scadenze ordinarie, andiamo quindi a vedere cosa succede a chi può rientrare nel concordato biennale. Dato che questi contribuenti possono versare le proprie imposte al 31 luglio 2024 senza maggiorazioni, in caso di rateizzazione il numero massimo è pari a sei (come per i contribuenti che decidono di traslare i propri versamenti al 31 luglio 2024 con le maggiorazioni).
Anche questi contribuenti possono optare per l’ulteriore rinvio, traslando la scadenza al 30 agosto 2024, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% agli importi previsti. In questo caso, se il contribuente decide di optare per la rateizzazione, ecco che le rate possibili scenderebbero a cinque.
Ci sono altri effetti da considerare se accetto la proposta di concordato?
In caso di adesione al concordato preventivo, il reddito da te accettato ha rilevanza anche ai fini previdenziali: in altre parole, anche i contributi previdenziali che dovrai versare saranno tarati sul reddito da te accettato, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo in luogo di quello concordato, qualora il tuo reddito effettivo sia superiore a quello concordato.
Per il resto, le differenze che emergeranno tra i tuoi redditi effettivi e quelli concordati con l’Amministrazione Finanziaria sono irrilevanti ai fini IRPEF, IRES e IRAP. In altre parole, se i tuoi redditi effettivi saranno maggiori di quelli concordati, la maggiore differenza non sarà imponibile. Per contro, se i tuoi redditi effettivi saranno inferiori a quelli concordati, non ti verrà riconosciuto alcun eccesso di versamento.
Infine, i redditi concordati sono irrilevanti ai fini IVA: l’applicazione dell’IVA mantiene le proprie regole ordinarie.
C’è altro che occorre sapere?
La normativa dietro a questo nuovo istituto è molto ricca e questo articolo non può sviscerare tutto, per cui ti invito a rivolgerti al tuo consulente per avere ulteriori informazioni in merito.
L’opportunità fornita dal concordato preventivo biennale, comunque, è molto interessante in quanto sapere già in anticipo quale sarà il tuo carico fiscale e contributivo per gli anni di durata dell’adesione ti dà una grossa opportunità di poter pianificare le tue uscite finanziarie con maggiore efficienza.
Ci sono però alcuni punti oscuri che, almeno per chi scrive, andrebbero chiariti. Ad esempio, se un contribuente forfettario accetta una proposta di reddito che gli consentirebbe di rimanere in questo regime agevolativo per poi scoprire che il suo reddito effettivo supera i limiti per rimanere nel regime forfettario, può restare in virtù del reddito concordato o deve uscire per via del reddito effettivamente conseguito? Ad esempio, se ho accettato una proposta di reddito concordato per 50.000,00 euro e il suo reddito effettivo è di 90.000,00 euro (reddito che farebbe fuoriuscire il contribuente dal regime forfettario), può mantenere il regime oppure dovrà rinunciare?
E ancora, i redditi effettivi, soprattutto se maggiori dei redditi concordati, pur non rilevanti ai fini delle imposte e dei contributi, avranno rilevanza ai fini delle future proposte di concordato preventivo? Per esempio, se ho accettato una proposta di concordato per 50.000,00 euro e i miei redditi effettivi ammontano a 100.000,00 euro, la maggior differenza verrà presa in considerazione come dato per calcolare i redditi concordati degli anni futuri?