Concordato preventivo biennale – i correttivi

Torniamo a parlare di concordato preventivo biennale. In un precedente articolo pubblicato su questo sito, ti ho illustrato in cosa consiste quest’importante novità e quali potrebbero essere i vantaggi nell’aderire o meno alla proposta dell’Agenzia delle Entrate. Ti invito a recuperare l’articolo a questo link.
In questo nuovo articolo, invece, ti illustrerò le novità principali introdotte dall’atteso decreto correttivo (D.Lgs 108 del 2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 agosto 2024 e riepilogato dall’Agenzia delle Entrate a questo link. Vediamole insieme.

Modifica dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale

A partire dal 2025, anno in cui il concordato preventivo biennale (con riferimento al biennio 2025-2026) entrerà definitivamente a regime, il termine per aderire alle proposte concordatarie era inizialmente stabilito al 30 giugno di ciascun anno.
Il decreto correttivo ha modificato questo termine, rinviandolo ufficialmente al 31 luglio di ciascun anno.
Ti ricordo che, per quanto riguarda il concordato preventivo biennale riferito al biennio 2024-2025, l’adesione potrà essere perfezionata entro il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023. Tale termine, inizialmente previsto per il 30 settembre 2024, è stato definitivamente spostato al 31 ottobre 2024 (in luogo dell’iniziale proroga prevista al 15 ottobre 2024).

Modifica dei termini per la messa a disposizione del software “CPB”

Il software “CPB” è il software che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti per poter valutare, di biennio in biennio, le varie proposte concordatarie. Va da sé che sapere i termini per la messa a disposizione di tale software ti può essere utile per iniziare per tempo le dovute valutazioni.
Quest’anno, il software “CPB” è stato messo a disposizione dei contribuenti in concomitanza con la fornitura del software “Il tuo ISA” lo scorso 15 giugno 2024 (15 luglio 2024 per quanto riguarda i contribuenti forfettari).
A partire dal 2025, i due software saranno totalmente indipendenti e avranno delle date di messa a disposizione differenti. Per quanto riguarda il software “CPB”, la scadenza del termine di messa a disposizione sarà il 15 aprile di ogni anno (in luogo del termine inizialmente previsto del 1 aprile).

Chiarimenti sui requisiti d’accesso al concordato preventivo biennale

Il decreto correttivo al concordato preventivo biennale ha introdotto un nuovo requisito d’accesso per i soggetti ISA e forfettari. In buona sostanza, i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente al biennio di riferimento (quindi il 2023, con riferimento al biennio 2024-2025), non hanno debiti:

  • per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
  • per contributi previdenziali

che non risultino definitivamente accertati e non più impugnabili.
La norma, in precedenza, chiariva questo concetto solamente con riferimenti ai debiti per contributi previdenziali mentre, ora, estende il campo anche ai debiti di natura tributaria.
Ti ricordo, comunque, che puoi accedere al concordato preventivo biennale, in presenza di debiti, qualora:

  • tu ne abbia ridotto l’ammontare al di sotto della soglia di 5.000,00 euro entro il termine per l’adesione;
  • tu abbia provveduto a sospendere o rateizzare tali debiti, tenendo presente che tale condizione di irrilevanza si mantiene fino all’eventuale decadenza dei suddetti provvedimenti.

Nuove cause di esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale

Il decreto correttivo introduce tre nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale:

  • consueguimento, per l’anno d’imposta 2023, di un reddito d’impresa o da lavoro autonomo (in tutto o in parte) esente o escluso dalla base imponibile superiore al 40% del reddito d’impresa o da lavoro autonomo complessivo (in altre parole, se, su un reddito di 100.000,00 euro, la componente esente o esclusa dalla base imponibile è superiore a 40.000,00 euro, non potrai accedere al concordato preventivo biennale);
  • accesso, nel periodo d’imposta 2024, al regime forfettario;
  • in caso di Società, se questa, nel periodo d’imposta 2024, è stata oggetto di fusioni, scissioni o conferimenti;
  • in caso di Società di persone o di Associazione professionale, se questa, nel periodo d’imposta 2024, è stata oggetto di modifiche della compagine sociale.

Modifiche al calcolo del reddito da lavoro autonomo oggetto del concordato

Se sei titolare di reddito da lavoro autonomo e intendi valutare la proposta di concordato preventivo biennale, devi sapere come questo viene calcolato.
Ai fini del concordato preventivo biennale, il reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini del concordato preventivo biennale viene calcolato senza considerare i seguenti elementi:

  • le plusvalenze e le minusvalenze;
  • i redditi derivati da partecipazioni in società di persone o studi associati.

Il decreto correttivo introduce un nuovo elemento da sottrarre per conteggiare il reddito rilevante ai fini del concordato: i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali (ad esempio, a seguito del passaggio generazionale del proprio studio professionale tramite vendita a titolo oneroso).

Modifiche al calcolo del reddito d’impresa oggetto di concordato

Se sei titolare di reddito d’impresa e intendi valutare la proposta di concordato preventivo biennale, anche in questo caso devi sapere come questo viene calcolato.
Ai fini del concordato preventivo biennale, il reddito d’impresa rilevante ai fini del concordato preventivo biennale viene calcolato senza considerare i seguenti elementi:

  • le plusvalenze e le minusvalenze;
  • le sopravvenienze attive e passive;
  • i redditi derivati da partecipazioni in società di persone, studi associati o da Srl che attribuiscono il proprio reddito per trasparenza;
  • i dividendi distribuiti e le plusvalenze da Srl non trasparenti, da SpA o da Enti commerciali di cui all’articolo 73 – comma 1 del TUIR.

Il decreto correttivo aggiunge un nuovo componente da neutralizzare ai fini del concordato preventivo biennale, ovvero le perdite su crediti.

Gli effetti premiali in caso di accettazione del concordato

Nel precedente articolo sugli effetti derivanti dall’accettazione della proposta di concordato, non avevo fatto accenno al fatto che, in caso di adesione, il contribuente, per tutta la durata del biennio oggetto del concordato, godrà dei vantaggi dovuti dai cosiddetti benefici premiali ISA, indipendentemente dal punteggio effettivamente conseguito.
Godere dei benefici premiali ISA significa ottenere una serie di vantaggi tutt’altro che indifferenti come, ad esempio, l’esenzione dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali o per la loro richiesta di rimborso oppure l’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi.
Il decreto correttivo, in tal senso, si limita a chiarire un aspetto importante legato all’accesso ai benefici premiali ISA, prevedendo espressamente che detti benefici si estendono anche a quelli relativi all’IVA. In altre parole, chi aderisce al concordato preventivo biennale:

  • ottiene l’esenzione dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione sia dei crediti da imposte dirette e IRAP, sia dei crediti IVA;
  • ottiene l’esenzione dall’apposizione del visto di conformità per la richiesta di rimborso sia dei crediti da imposte dirette e IRAP, sia dei crediti IVA;
  • ottiene l’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi anche ai fini dell’IVA.

Introduzione di nuove cause di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale

Il decreto correttivo ha introdotto ulteriori cause di cessazione e di decadenza dall’istituto del concordato preventivo biennale.
Con riferimento alle ulteriori cause di cessazione, vengono aggiunte le seguenti casistiche (alcune di esse sono già state citate nel paragrafo relativo all’esclusione dal concordato preventivo biennale):

  • adesione al regime forfettario a partire dal secondo anno di vigenza del concordato (2025);
  • Società oggetto di fusioni, scissioni o conferimenti a partire dal secondo anno di vigenza del concordato (2025);
  • Società di persone o di Associazione professionale oggetto di modifiche della compagine sociale a partire dal secondo anno di vigenza del concordato (2025);
  • conseguimento di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per gli ISA, maggiorato del 50% (quindi un limite pari a 7.746.853,50 euro); questa causa di cessazione vale anche per i forfettari.

In aggiunta a queste nuove casistiche, il decreto correttivo prevede che, in presenza di eventi eccezionali che abbiano comportato una riduzione significativa dei ricavi conseguiti rispetto a quanto concordato, gli effetti del concordato cessano se tale riduzione supera la nuova soglia del 30% (in luogo della precedente riduzione del 50%).
Quanto alla decadenza dagli effetti del concordato, non sono in realtà previste nuove cause. Il decreto correttivo, tuttavia, prevede un nuovo effetto retroattivo: in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, le imposte e i contributi dovuti sul reddito concordato rimangono dovuti, laddove il reddito concordato risulti maggiore di quello effettivamente conseguito.

Versamento degli acconti 2024 in caso di adesione al concordato preventivo biennale – metodo storico

Veniamo alla penultima novità introdotta dal decreto correttivo che, immagino, sarà quella che ti interesserà di più, assieme a ciò che ti spiegherò nell’ultimo paragrafo.
Se decidi di aderire al concordato preventivo biennale, dovrai calcolare l’acconto (per il solo 2024) con specifiche modalità, a seconda che il metodo di calcolo sia quello storico o quello previsionale.
In caso di calcolo dell’acconto con il metodo storico:

  • scatta una maggiorazione del 10% riferita agli acconti IRPEF/IRES calcolata sulla differenza (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito di impresa/lavoro autonomo del 2023 ricalcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa attualmente vigente (depurando, cioè, il reddito da tutte quelle componenti non utili ai fini del concordato preventivo biennale);
  • scatta una maggiorazione del 3% riferita agli acconti IRAP calcolata sulla differenza (se positiva) tra il valore della produzione netta concordato e il valore della produzione netta del 2023 ricalcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa attualmente vigente (depurando, cioè, il reddito da tutte quelle componenti non utili ai fini del concordato preventivo biennale);
  • scatta una maggiorazione del 10% riferita agli acconti in regime forfettario calcolata sulla differenza (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito di impresa/lavoro autonomo del 2023; la maggiorazione scende al 3% se il contribuente forfettario rientra nella fattispecie agevolativa delle nuove attività produttive (fino al quinto anno di applicazione).

Il versamento delle suddette maggiorazioni scade contestualmente al pagamento della seconda/unica rata dell’acconto relativo al 2024 (ovvero il 2 dicembre 2024 dato che il 30 novembre, quest’anno, cade di sabato).

Versamento degli acconti 2024 in caso di adesione al concordato preventivo biennale – metodo previsionale

In caso di calcolo dell’acconto con il metodo previsionale, il secondo acconto risulterà dalla differenza tra l’acconto dovuto per il 2024 calcolato sul reddito concordato (o sul valore della produzione netta concordato, in caso di IRAP) e il primo acconto versato al netto di eventuali maggiorazioni.
A partire dal 2025, in caso di adesione al concordato preventivo biennale, il calcolo degli acconti avverrà esclusivamente sulla base del reddito e del valore della produzione concordati.

L’opzione per l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

L’ultima importante novità introdotta dal decreto correttivo al concordato preventivo biennale riguarda la possibilità di applicare, in sostituzione dell’IRPEF/IRES e delle relative addizionali (e, quindi, non dell’IRAP), un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno d’imposta precedente al biennio oggetto di concordato. Il confronto, per quanto riguarda il primo biennio di applicazione, sarà tra il reddito 2023 (depurato dei soliti elementi non rilevanti ai fini del CPB) e il reddito concordato per il biennio 2024-2025.
In altre parole, in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2024, dovrai scegliere se:

  • assoggettare l’intero reddito concordato all’IRPEF o all’IRES;
  • assoggettare l’eccedenza di cui ti ho accennato sopra ad imposta sostitutiva, assoggettando ad IRPEF o IRES solamente la restante parte.

Nel caso in cui tu decida per l’assoggettamento dell’eccedenza ad imposta sostitutiva:

  • se il tuo punteggio ISA è pari o superiore a 8, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è pari al 10%;
  • se il tuo punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è pari al 12%;
  • se il tuo punteggio ISA è inferiore a 6, l’aliquota dell’imposta sostitutiva che da applicare è pari al 15%.

Questa opzione resterà in vigore anche in sede di rinnovo del concordato: ad esempio, nel caso del biennio 2026-2027, l’eccedenza di reddito sarà calcolata prendendo in considerazione, da una parte, il reddito concordato per il biennio 2026-2027 e, dall’altra, il reddito del periodo 2025, entrambi normalizzati secondo le modalità già descritte in precedenza.
Quanto sopra previsto vale anche per i contribuenti in regime forfettario ma con alcune differenze. Infatti, qualora tu decidessi di optare per la tassazione sostitutiva sull’incremento tra il reddito 2023 e il reddito concordato del 2024:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è pari al 10%;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è pari al 3% se godi dell’agevolazione prevista per le nuove iniziative economiche.

Che tu sia un contribuente ordinario o forfettario, se opti per l’imposta sostitutiva, dovrai versarla contestualmente al saldo delle imposte sui redditi relative all’anno d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza o, in alternativa, con una maggiorazione dello 0,40%, se scegli di differire il versamento di 30 giorni.

Come hai potuto leggere, sono tantissime le novità introdotte dal decreto correttivo al concordato preventivo biennale. Alcune di esse possono essere, in effetti, molto interessanti e rendere più appetibile l’adesione ma occorre stare attenti alle insidie che questo istituto nasconde. Vuoi quindi capire se, alla luce delle novità introdotte, può essere conveniente per te aderire al concordato preventivo biennale? Chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it

 

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