Nuovi adempimenti in capo a chi vuole aprire una struttura ricettizia alberghiera o extra-alberghiera (in forma imprenditoriale o meno) e a chi vuole concedere in locazione breve uno o più immobili.
Dallo scorso 3 settembre 2024, è entrato in vigore il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Ne abbiamo accennato in un articolo pubblicato qualche mese fa sulle novità in materia di affitti brevi per l’anno 2024 ma, in questo articolo, ne parleremo più diffusamente, alla luce della sua definitiva entrata in vigore.
Se rientri tra i soggetti che ti elencherò nei prossimi paragrafi, allora ti invito fin da subito a leggere l’articolo seguente e a confrontarti con il tuo consulente di fiducia per non farti trovare impreparato e non correre il rischio di incorrere in sanzioni. Cominciamo!
Cos’è il Codice Identificativo Nazionale?
Il Codice Identificativo Nazionale (d’ora in poi CIN) è, come già accennato, un codice che serve a identificare le strutture ricettive adibite ad affitti brevi e a locazioni turistiche a livello nazionale. Il tutto entra in vigore dal 3 settembre 2024, data dalla quale il Ministero del Turismo ha istituito la Banca Dati Strutture Ricettive allo scopo di creare un unico elenco condiviso con le singole banche dati regionali e delle Province autonome.
Chi lo deve richiedere?
Sono assoggettati all’obbligo di richiedere il CIN coloro che detengono:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle “locazioni brevi” di cui all’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 (sotto i 30 giorni);
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come definite in base alle vigenti normative regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Come devo richiederlo?
Per richiedere il CIN, devi provvedere a fare una richiesta (tramite domanda telematizzata) collegandosi al sito internet della Banca Dati Strutture Ricettive. Tale richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti i dati catastali dell’immobile oggetto di attività ricettizia e l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. Nello specifico, i requisiti di sicurezza degli impianti sono:
- dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti;
- dotazione di estintori portatili a norma di legge;
- rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente per le sole attività ricettizie gestite in forma imprenditoriale.
Una volta ottenuto il CIN, sarai tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
- dovrai esporre il CIN all’esterno dello stabile, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- dovrai indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Ma se ho già un Codice Identificativo Regionale, devo richiedere anche quello nazionale?
Purtroppo sì. E ti dirò di più: l’istituzione del CIN non abolisce l’attribuzione del Codice Identificativo Regionale (d’ora in poi CIR). Difatti, nelle Regioni in cui è in vigore (tra queste, anche l’Emilia-Romagna), dovrai richiedere il CIR e, successivamente, convertirlo in CIN. Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, il link utile per richiedere il CIR è questo.
Infine, dovrai avere cura di esporre entrambi i codici, una volta che li avrai ottenuti.
Entro quando devo richiedere il CIN?
A seconda dei casi che a breve ti elencherò, ci sono diverse scadenze che devi tener presente.
In linea generale, le nuove norme in materia di richiesta e assegnazione del CIN decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso che attesterà l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. Essendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 3 settembre 2024, l’entrata in vigore decorre dal prossimo 2 novembre 2024. Contestualmente, entreranno in vigore anche le sanzioni per chi non si adegua.
Tuttavia, il 2 novembre 2024 non è l’unica scadenza che si deve attenzionare:
- in caso di assegnazione del CIR prima del 2 novembre 2024, avrai ulteriori 60 giorni di tempo per convertire il CIR in CIN; di conseguenza, le sanzioni per te si applicheranno dal 2 gennaio 2025;
- in caso di assegnazione del CIR dopo il 2 novembre 2024, avrai 30 giorni di tempo (dalla data di assegnazione del CIR) per convertire il CIR in CIN.
A quali sanzioni incorro se non mi adeguo?
Come avrai modo di leggere, non sono sanzioni leggere. Stiamo parlando, infatti, di:
- una sanzione da 800,00 a 8.000,00 euro per chi omette di richiedere il CIN;
- una sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro per chi omette di esporre il CIN o di indicarlo nei propri annunci;
- una sanzione da 600,00 a 6.000,00 euro per chi non rispetta i requisiti di sicurezza previsti dalla legge;
- una sanzione da 2.000,00 a 10.000,00 euro per chi esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale in assenza della SCIA.
ATTENZIONE! Aggiornamento importante!!
Lo scorso 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha sancito una proroga relativa all’operatività del CIN.
Al fine di:
- uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN;
- garantire, di conseguenza, uniformità di trattamento nei confronti dei soggetti tenuti all’acquisizione del CIN;
- agevolare i gestori dei portali telematici (Booking, AirBnb, ad esempio) nelle operazioni di raccolta e di condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine;
è stata sancita la proroga di tutti gli adempimenti connessi all’ottenimento del CIN al 1 gennaio 2025. Di conseguenza, le sanzioni previste per il mancato ottenimento del CIN decorreranno da questa nuova data.
Ti lascio con una promessa
Prima di chiudere l’articolo, voglio farti una promessa: è, infatti, mia precisa intenzione confrontarmi con il Comune di Bologna per approfondire alcune questioni legate agli adempimenti necessari per avviare un’attività di locazione turistica o di affitti brevi ai fini di identificare con precisione quali casistiche rientrano nell’obbligo di richiedere il CIN.
Ad esempio, è chiaro che, se stiamo parlando di strutture ricettizie alberghiere o extra-alberghiere, devi chiedere una SCIA per avviare l’attività (che sia imprenditoriale o meno). Una volta ottenuta la SCIA, potrai chiedere anche il CIR e, di conseguenza, il CIN.
Ma un contribuente che vuole avvalersi di contratti di locazione di breve durata (i famigerati affitti brevi), tenendo conto che le finalità di tali contratti non sono necessariamente legate al turismo (ad esempio, un affitto breve può anche essere concluso con un lavoratore che ha bisogno di un alloggio temporaneo per una trasferta di lavoro), deve comunque richiedere il CIN? Non ci sono dubbi se l’attività sfocia nell’ambito imprenditoriale, dato che devi richiedere la SCIA, ma qualche dubbio invece c’è se, invece, non devi per forza di cose aprire la partita IVA.
La normativa attualmente vigente sembra includere tutte le fattispecie in cui entrano in gioco gli affitti brevi ma, dato che l’introduzione del CIN sembra chiaramente indirizzata a identificare le strutture ricettizie a fini turistici, qualche dubbio rimane.
Per questo ti prometto che, a breve, pubblicherò un articolo specificatamente mirato alle attività di locazione turistica e di affitti brevi e a quello che devi fare per avviare un’attività qui a Bologna. Spero che possa essere per te un’utile guida che ti aiuti a districarti nei meandri delle norme nazionali, regionali e comunali che governano quest’attività.