Entro il prossimo 17 marzo 2025, i sostituti d’imposta saranno chiamati a consegnare ai singoli percipienti la Certificazione Unica relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da lavoro autonomo, alle provvigioni, ai redditi diversi e i corrispettivi derivanti dalle locazioni brevi.
Rispetto allo scorso anno, tuttavia, ci sono novità importanti riguardanti sia i termini di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2025, sia riguardanti una nuova fattispecie d’esonero di redditi da non certificare.
Ti invito a rileggere l’articolo che pubblicai lo scorso anno per rinfrescarti la memoria su quali siano i redditi oggetto di Certificazione unica e i soggetti coinvolti da questo adempimento. Inoltre, ti lascio anche il link contenente le istruzioni ministeriali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda, invece, le novità principali del 2025 per l’anno 2024, rimani su questo articolo.
Cominciamo!
Quali sono le novità in tema di scadenze da rispettare?
Per quanto riguarda la consegna al soggetto percipiente della Certificazione Unica, nulla è cambiato. La data di riferimenti, infatti, rimane il 16 marzo di ogni anno. Per i redditi del 2024, la scadenza della consegna viene spostata al 17 marzo (dato che il 16 è una domenica).
La novità principale, però, riguarda i termini di trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate. Con l’intento, infatti, di rendere definitiva l’introduzione della dichiarazione precompilata anche per i lavoratori autonomi, è stata introdotta una nuova scadenza specifica che devi rispettare. Per riassumere il tutto:
- entro il 17 marzo 2025 devi provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche che attestano redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo occasionale e/o redditi diversi;
- entro il 31 marzo 2025 (ed ecco qui la novità di quest’anno) devi provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche che attestano redditi da lavoro autonomo abituale (in altre parole, i redditi percepiti dai professionisti);
- entro il 31 ottobre 2025 devi trasmettere le Certificazioni Uniche che attestano unicamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.
Fortunatamente, come per lo scorso anno, anche per il 2025 puoi avvalerti dell’aiuto del tuo consulente di fiducia che, in qualità di intermediario abilitato, può provvedere alla trasmissione telematica per tuo conto.
Cosa succede se non rispetto le scadenze previste?
Il regime sanzionatorio per chi non rispetta le scadenze è rimasto identico:
- 100,00 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000,00 euro;
- 33,33 euro per ogni Certificazione Unica, con un massimo di 20.000,00 euro, se viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini elencati nel paragrafo precedente;
- nessuna sanzione se, in caso di Certificazioni Uniche errate trasmesse entro il 17 marzo 2025, le Certificazioni Uniche corrette vengono trasmesse entro cinque giorni.
Da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate permette l’applicazione del ravvedimento operoso qualora tu stesso ti sia reso conto di aver commesso errori, violazioni o omissioni nella trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche. Grazie al ravvedimento, quindi, potrai godere della riduzione delle sanzioni che ti ho elencato qui sopra nelle misure previste dalla legge.
Ti ricordo che tali sanzioni fanno riferimento solamente ai termini relativi alle trasmissioni telematiche delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate.
L’esonero dall’obbligo di Certificazione dei redditi percepiti da contribuenti forfettari
Da quest’anno, con riferimento all’anno d’imposta 2024, i redditi percepiti dai contribuenti che hanno aderito al regime forfettario non sono più oggetto di Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta.
Se tu sei un sostituto d’imposta che ha erogato compensi a percipienti in regime forfettario, non dovrai più preoccuparti di consegnare loro e trasmettere all’Agenzia delle Entrate le loro Certificazioni Uniche.
Lo stesso esonero vale anche per le certificazioni inerenti i contribuenti che operano con il vecchio regime dei minimi.
Restano, tuttavia, alcune fattispecie reddituali per le quali è ancora obbligatoria la Certificazione Unica come, ad esempio, le indennità di maternità erogate dall’INPS a professioniste iscritte alla Gestione Separata. Tali redditi, infatti, non vengono considerati come compensi e, di conseguenza, non opera l’esonero previsto per i redditi percepiti dai contribuenti forfettari. Nel caso specifico che ti ho indicato, sarà l’INPS a dover provvedere al rilascio della corrispondente Certificazione Unica.