Acconto IVA 2024

Se hai un’attività professionale o commerciale assoggettata a IVA, ti interesserà sapere che il 27 dicembre 2024 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA relativo all’anno d’imposta 2024. L’acconto IVA non è altro che una frazione della liquidazione IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (dicembre per i contribuenti mensili e ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali).
In questo articolo ti ricorderò sommariamente la normativa di riferimento, le cause di esonero e le modalità di calcolo che è possibile adottare per ottemperare a quest’ultimo adempimento del 2024. Cominciamo!

Chi deve pagare l’acconto IVA?

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 405/1990, sei tenuto al versamento dell’acconto IVA se rientri in una delle seguenti casistiche:

  • se versi l’IVA su base mensile ex articolo 1 del D.P.R. 100/1998;
  • se versi l’IVA su base trimestrale “per natura”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente, ex articolo 74 – comma 4 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, se sei un’autotrasportatore);
  • se versi l’IVA su base trimestrale “per opzione” ex articolo 7, D.P.R. 542/1999, ovvero se nell’anno precedente hai conseguito ricavi o compensi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge e hai quindi optato per versare trimestralmente l’IVA a tuo carico.

Chi non deve pagare l’acconto IVA?

L’obbligo di versare l’acconto IVA non ricorre se rientri nelle seguenti casistiche per l’anno d’imposta oggetto dell’adempimento (2024):

  • devi versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • hai cessato l’attività e non liquidano alcuna imposta per il mese di dicembre (se la liquidazione IVA avviene su base mensile) oppure per l’ultimo trimestre (se invece avviene su base trimestrale);
  • rientri nel regime speciale dei produttori agricoli e, più specificatamente, nell’ipotesi di esonero prevista dall’articolo 34 – comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • eserciti attività di intrattenimento in regime speciale ex articolo 74 – comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • applichi il regime forfetario ex L. 398/1991 come, ad esempio le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere;
  • applichi il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dall’articolo 27 – comma 1 – 2 del D.L. 98/2011 o il regime forfetario previsto dall’articolo 1 – comma 54 – 89 della Legge 190/2014;
  • hai effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti IVA;
  • hai effettuato esclusivamente operazioni attive applicando il regime dello “split payment”.

Inoltre sappi che sono previste ulteriori cause d’esonero sulla base dei metodi previsti per il calcolo dell’acconto IVA per cui non sei tenuto a versare l’acconto IVA se:

  • hai iniziato l’attività nel corso del 2024 (in questa fattispecie sono compresi anche i gruppi IVA, per il primo anno di adesione all’opzione);
  • hai evidenziato un credito IVA nella liquidazione dell’ultimo periodo di riferimento per l’anno d’imposta precedente (dicembre 2023 se versi l’IVA mensilmente, ultimo trimestre 2023 se versi l’IVA trimestralmente per natura, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2023 se versi l’IVA trimestralmente per opzione);
  • prevedi di realizzare un credito IVA nell’ultimo periodo di riferimento per l’anno d’imposta in corso (dicembre 2023 se versi l’IVA mensilmente, ultimo trimestre 2023 se versi l’IVA trimestralmente per natura, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2023 se versi l’IVA trimestralmente per opzione).

Quali sono i metodi di calcolo dell’acconto IVA?

Esauriti i cenni normativi, è il momento per me di spiegarti come calcolare l’acconto IVA.
Esistono tre metodi alternativi l’uno all’altro per calcolare l’importo dell’acconto IVA:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale;
  • il metodo analitico – effettivo.

Nei prossimi tre paragrafi analizzerò per te i tre metodi di calcolo, partendo da quello più semplice, il metodo storico.

Come funziona il metodo storico?

Il metodo storico ti permette di determinare l’acconto IVA in misura pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. La base di calcolo su cui applicare l’aliquota dell’88% è determinata dall’importo:

  • risultante dalla liquidazione di dicembre 2023 per i contribuenti mensili;
  • risultante dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali per natura;
  • risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno d’imposta 2023 per i contribuenti trimestrali per opzione, al netto degli interessi trimestrali versati.

In tutti e tre i casi sopra elencati, la base di calcolo deve essere assunta al lordo degli eventuali acconti versati per l’anno d’imposta precedente a quello di riferimento.
L’utilizzo del metodo storico diventa particolarmente delicato nei seguenti due casi:

  • se passi dal regime mensile al regime trimestrale, la base di calcolo dell’acconto IVA 2024 è pari all’ammontare dell’IVA versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 (compreso l’eventuale acconto), al netto dell’eventuale credito detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2023;
  • se passi dal regime trimestrale al regime mensile, la base di calcolo dell’acconto IVA 2024 è pari ad un terzo dell’IVA versata nell’ultimo trimestre 2023, compreso l’acconto (per i contribuenti trimestrali per natura), oppure un terzo dell’IVA versata nella dichiarazione annuale del 2023, compreso l’acconto (per i contribuenti trimestrali per opzione).

Al di là delle difficoltà che puoi incontrare in caso di passaggio dal conteggio mensile dell’IVA a quello trimestrale e viceversa, sappi che non sbagli mai se scegli di pagare l’acconto IVA con il metodo storico. Se, infatti, nel momento in cui dovrai calcolare la liquidazione IVA dell’ultimo periodo del 2024, dovesse emergere una differenza da pagare rispetto all’acconto da te versato, non saranno dovute sanzioni per mancato pagamento.

Come funziona il metodo previsionale?

Il metodo previsionale ti consente di determinare l’acconto IVA basandoti sulla stima delle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre del 2024. In particolare, la base di calcolo su cui applicare l’aliquota dell’88% è determinata dall’importo che prevedi di dover versare:

  • per il mese di dicembre 2024, se sei un contribuente mensile;
  • per il quarto trimestre del 2024 se sei un contribuente trimestrale per natura;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA per il 2024 se sei un contribuente trimestrali per opzione.

Questo metodo è particolarmente indicato se prevedi di versare l’IVA dell’ultimo periodo del 2024 in misura inferiore (se non addirittura di chiudere l’ultimo periodo di riferimento a credito) rispetto a quello che potresti versare se adotti il metodo storico, il cui calcolo (ti ricordo) è basato sull’IVA dell’ultimo periodo del 2023.
Tuttavia, è bene che tu sappia che il calcolo dell’acconto IVA con il metodo previsionale ti espone a rischi di sanzioni: se, infatti, dovesse emergere una liquidazione IVA dell’ultimo periodo del 2024 maggiore rispetto a quella che hai previsto di conseguire, dovrai sanare tale differenza aggiungendo anche sanzioni e interessi. Per cui dovrai essere molto sicuro delle stime in mano tua, se vuoi adottare il metodo previsionale per l’acconto IVA. In caso di dubbi, puoi chiedere l’aiuto del tuo consulente di fiducia.

Come funziona il metodo analitico – effettivo?

Il metodo analitico – effettivo ti consente di determinare la base di calcolo dell’acconto IVA 2024 in misura pari al 100% dell’importo risultante da una specifica liquidazione datata 20.12.2024, la quale considera:

  • per i contribuenti trimestrali, le operazioni attive effettuate nel periodo 01.10.2024 – 20.12.2024 (comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e le operazioni passive registrate nel periodo 01.10.2024 – 20.12.2024;
  • per i contribuenti mensili, le operazioni attive effettuate nel periodo 01.12.2024 – 20.12.2024 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e le operazioni passive registrate nel periodo 01.12.2024 – 20.12.2024.

Al pari del metodo storico, il metodo analitico – effettivo si basa su dati certi e perfettamente riscontrabili dall’Agenzia delle Entrate. Il calcolo in sé e per sé può risultare un po’ macchinoso ma il risultato ti mette al riparo da eventuali contestazioni e ti evita il pericolo di incorrere in sanzioni e interessi per stime e calcoli errati (sempre che tu paghi regolarmente gli importi che hai conteggiato, ovviamente).

Cosa devo fare per versare l’acconto IVA?

L’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione, entro il giorno 27 dicembre di ogni anno. Per l’anno d’imposta 2024, la scadenza è confermata al 27.12.2024 (è un venerdì).
L’acconto IVA si versa tramite modello F24 e può essere oggetto di compensazione, se hai eventuali crediti d’imposta a tua disposizione.
I codici tributo da adottare sono:

  • 6013 se versi l’IVA mensilmente;
  • 6035 se versi l’IVA trimestralmente (sia per natura, sia per opzione).

Se sei un contribuente trimestrale per opzione, non devi applicare la maggiorazione dell’1% per il versamento dell’acconto IVA, in quanto tale maggiorazione è prevista solamente per i versamenti relativi al primo, al secondo, al terzo trimestre e al risultato della dichiarazione annuale IVA.
Nel momento in cui calcolerai la liquidazione dell’ultimo periodo del 2024, dovrai ricordarti di sottrarre l’acconto da te versato e procedere a pagare l’eventuale differenza a debito, secondo le istruzioni che ti fornisco qui sotto:

  • l’acconto IVA dovrà essere sottratto dalla liquidazione di dicembre 2024 (da versare entro il 16.01.2025) se sei un contribuente mensile;
  • l’acconto IVA dovrà essere sottratto dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2024 (da versare entro il 17.02.2025 visto che il 16 cade di domenica) se sei un contribuente trimestrale per natura;
  • l’acconto IVA dovrà essere sottratto dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2024 (da versare entro il 17.03.2025 visto che il 16 cade di domenica) se sei un contribuente trimestrale per opzione.

Vuoi valutare la possibilità di calcolare l’acconto IVA secondo il metodo previsionale? Hai necessità di farti aiutare nel conteggio secondo il metodo analitico – effettivo? O più semplicemente, vuoi metterti al riparo da qualsiasi rischio e calcolare l’acconto IVA con il metodo storico? Chiamaci al numero 051/225677, mandaci un WhatsApp al 347/8498704 oppure scrivici all’indirizzo m.balduzzi@balduzzi-franco.it

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