Acconto IVA 2023: Cenni normativi e modalità di calcolo

Il 27 dicembre 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA. L’acconto IVA non è altro che una frazione della liquidazione IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (dicembre per i contribuenti mensili e ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali).
Questo articolo esaminerà sommariamente la normativa di riferimento, le cause di esonero e le modalità di calcolo che è possibile adottare per adempiere al versamento.

Soggetti interessati

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 405/1990, sono tenuti al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto:

  • Su base mensile ex articolo 1 del D.P.R. 100/1998;
  • Su base trimestrale “per natura”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente, ex articolo 74 – comma 4 del D.P.R. 633/1972;
  • Su base trimestrale “per opzione” ex articolo 7, D.P.R. 542/1999.

Soggetti esonerati

L’obbligo di versare l’acconto IVA non ricorre per i soggetti passivi che, per l’anno d’imposta oggetto dell’adempimento (2023):

  • devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • hanno cessato l’attività e non liquidano alcuna imposta per il mese di dicembre (se la liquidazione IVA avviene su base mensile) oppure per l’ultimo trimestre (se invece avviene su base trimestrale);
  • rientrano nel regime speciale dei produttori agricoli e, più specificatamente, nell’ipotesi di esonero prevista dall’articolo 34 – comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • esercitano attività di intrattenimento in regime speciale ex articolo 74 – comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • applicano il regime forfetario ex L. 398/1991 come, ad esempio le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dall’articolo 27 – comma 1 – 2 del D.L. 98/2011 o il regime forfetario previsto dall’articolo 1 – comma 54 – 89 della Legge 190/2014;
  • hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti IVA;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni attive applicando il regime dello “split payment”.

Sono previste ulteriori cause d’esonero sulla base dei metodi previsti per il calcolo dell’acconto IVA. Nello specifico, i soggetti passivi non sono tenuti al versamento se:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2023 (in questa fattispecie sono compresi anche i gruppi IVA, per il primo anno di adesione all’opzione);
  • hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione dell’ultimo periodo di riferimento per l’anno d’imposta precedente (dicembre 2022 per i contribuenti mensili, ultimo trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali per natura, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2022 per i contribuenti trimestrali per opzione);
  • prevedono di realizzare un credito IVA nell’ultimo periodo di riferimento per l’anno d’imposta in corso (dicembre 2023 per i contribuenti mensili, ultimo trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali per natura, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2023 per i contribuenti trimestrali per opzione).

Metodi di calcolo dell’acconto IVA

Ciascun soggetto passivo IVA può applicare il metodo di calcolo a lui più favorevole o quello di più semplice determinazione, tenendo altresì conto del fatto che se, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma, non è necessario versare l’acconto IVA.
Fatta questa premessa, analizziamo i tre metodi che la legge prevede per il calcolo dell’acconto IVA.

Il metodo storico (articolo 6 – comma 2 della Legge 405/1990)

Il metodo storico permette di determinare l’acconto IVA in misura pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. La base di calcolo su cui applicare l’aliquota dell’88% è determinata dall’importo:

  • risultante dalla liquidazione di dicembre 2022 per i contribuenti mensili;
  • risultante dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali per natura;
  • risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno d’imposta 2022 per i contribuenti trimestrali per opzione, al netto degli interessi trimestrali versati.

In tutti e tre i casi sopra elencati, la base di calcolo deve essere assunta al lordo degli eventuali acconti versati per l’anno d’imposta precedente a quello di riferimento.
L’utilizzo del metodo storico diventa particolarmente delicato nei seguenti due casi:

  • se il contribuente passa dal regime mensile al regime trimestrale, la base di calcolo dell’acconto IVA 2023 è pari all’ammontare dell’IVA versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (compreso l’eventuale acconto), al netto dell’eventuale credito detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2022;
  • se il contribuente passa dal regime trimestrale al regime mensile, la base di calcolo dell’acconto IVA 2023 è pari ad un terzo dell’IVA versata nell’ultimo trimestre 2022, compreso l’acconto (per i contribuenti trimestrali per natura), oppure un terzo dell’IVA versata nella dichiarazione annuale del 2022, compreso l’acconto (per i contribuenti trimestrali per opzione).

Questo è il metodo che viene preso come riferimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per determinare la debenza o meno di sanzioni e interessi, qualora i contribuenti optino per il calcolo dell’acconto IVA mediante il metodo previsionale.

Il metodo previsionale (articolo 6 – comma 2 della Legge 405/1990)

Il metodo previsionale consente di determinare l’acconto IVA basandosi sulla stima delle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre del 2023. In particolare, la base di calcolo su cui applicare l’aliquota dell’88% è determinata dall’importo che il soggetto passivo prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre 2023 per i contribuenti mensili;
  • per il quarto trimestre del 2023 per i contribuenti trimestrali per natura;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA per il 2023 per i contribuenti trimestrali per opzione.

Questo metodo è particolarmente indicato per coloro che prevedono di versare l’IVA dell’ultimo periodo di riferimento in misura inferiore (se non addirittura di chiudere l’ultimo periodo di riferimento a credito) rispetto al periodo d’imposta precedente ma, al contempo, espone i contribuenti all’eventualità di incorrere in sanzioni e interessi comminati dall’Amministrazione finanziaria, qualora le stime effettuate risultino più basse rispetto alla liquidazione definitiva dell’ultimo periodo del 2023.

Il metodo analitico (articolo 6 – comma 3-bis della Legge 405/1990)

Il metodo analitico consente di determinare la base di calcolo dell’acconto IVA 2023 in misura pari al 100% dell’importo risultante da una specifica liquidazione datata 20.12.2023, la quale considera:

  • per i contribuenti trimestrali, le operazioni attive effettuate nel periodo 01.10.2023 – 20.12.2023 (comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e le operazioni passive registrate nel periodo 01.10.2023 – 20.12.2023;
  • per i contribuenti mensili, le operazioni attive effettuate nel periodo 01.12.2023 – 20.12.2023 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e le operazioni passive registrate nel periodo 01.12.2023 – 20.12.2023.

Termini e modalità di pagamento dell’acconto IVA

L’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione, entro il giorno 27 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall’articolo 20 – comma 1 del D.Lgs. 241/1997. Si ricorda che, qualora la scadenza cada di sabato o di domenica, il termine di pagamento viene automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per l’anno d’imposta 2023, la scadenza è confermata al 27.12.2023 (mercoledì).
L’acconto IVA si versa tramite modello F24 e può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti d’imposta a disposizione del contribuente.
I codici tributo da adottare sono:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali (sia per natura, sia per opzione).

I contribuenti trimestrali per opzione non devono applicare la maggiorazione dell’1% per il versamento dell’acconto IVA, in quanto tale maggiorazione è prevista solamente per i versamenti relativi al primo, al secondo, al terzo trimestre e al risultato della dichiarazione annuale IVA.
L’acconto così versato sarà poi scomputato dal risultato della liquidazione IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno d’imposta di riferimento e, più precisamente:

  • dalla liquidazione del mese di dicembre 2023 (da versare entro il 16.01.2024) per i contribuenti mensili;
  • dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2023 (da versare entro il 16.02.2024) per i contribuenti trimestrali per natura;
  • dal saldo emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2023 (da versare entro il 16.03.2024) per i contribuenti trimestrali per opzione.

Di Balduzzi Matteo
Categoria: Aggiornamenti e notizie

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