In uno dei miei precedenti articoli ti ho parlato del nuovo obbligo, in capo agli amministratori di Società, di attivare una PEC personale.
L’articolo 13 del Decreto Legge n°159 del 2025, entrato in vigore lo scorso 31 ottobre 2025, ha introdotto alcune importanti modifiche riguardanti, soprattutto, l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Vieni a scoprire insieme a me queste novità.
Cosa prevedeva la norma precedente?
Fino allo scorso 31 dicembre 2024, l’obbligo di dotarsi una PEC era rivolto solo a determinate categorie: imprenditori individuali, professionisti, imprese costituite in forma Societaria e Pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1 gennaio 2025, questo obbligo è stato esteso anche agli amministratori delle Società. La normativa precedente prevedeva l’estensione dell’obbligo sia agli amministratori di Società di capitali, sia agli amministratori di Società di persone.
Con l’introduzione dell’articolo 13 del Decreto Legge n°159 del 2025 (corroborata altresì da un comunicato stampa diramato da Unioncamere lo scorso 11 novembre 2025), alcune cose sono decisamente cambiate, mentre altre sono state chiarite in via definitiva.
Quali sono le novità introdotte?
La nuova normativa restringe in modo sostanzioso l’ambito soggettivo di applicazione di questo obbligo, limitandolo ai soli amministratori:
- di Società di capitali;
- di Società cooperative;
- di Società consortili.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, devono adempiere all’obbligo:
- gli amministratori unici;
- gli amministratori delegati o, in mancanza, i presidenti del Consiglio d’Amministrazione.
Restano, quindi, fuori dal novero dei soggetti obbligati ad adempiere:
- gli amministratori di Società di persone;
- i soggetti che, all’interno della Società, ricoprono cariche diverse come, ad esempio, i consiglieri.
Qual è il termine per adempiere?
I soggetti coinvolti dalla norma devono adempiere a questo nuovo obbligo entro il termine del 31 dicembre 2025.
Quali sono le istruzioni operative da seguire per adempiere?
La nuova norma conferma quanto già stabilito precedentemente riguardo la possibilità di utilizzare la stessa PEC dell’impresa per adempiere all’obbligo: tale escamotage non è possibile. Se rientri tra i soggetti obbligati, dovrai per forza dotarti di un tuo domicilio digitale.
Una volta che ti sarai dotato del tuo indirizzo PEC personale, per comunicarlo al Registro delle Imprese dovrai procedere (in autonomia o con l’aiuto di un intermediario abilitato) a una Comunicazione Unica (abbreviata ComUnica) la quale, a meno che tale comunicazione non rientri nell’ambito di variazioni diverse (come, per esempio, una variazione della compagine sociale), non ha alcun costo. La pratica, in altre parole, è esente da diritti di segreteria e dalle imposte di bollo normalmente previste per questo tipo di comunicazioni.
Cosa succede se non adempio?
La nuova normativa ha altresì disciplinato e modificato le sanzioni dovute per il mancato adempimento all’obbligo di dotarsi di PEC da parte degli amministratori. L’importo delle sanzioni è quello previsto dall’articolo 2630 del Codice Civile ma in misura doppia rispetto a quanto originariamente previsto dalla normativa precedente; si va, infatti, da un minimo di 206,00 euro ad un massimo di 2.064,00 euro.