Sei un amministratore di Società? Ebbene sappi che, entro il prossimo 30 giugno 2025, devi attivare anche tu un domicilio digitale, ovvero un indirizzo PEC, ed iscriverlo in Camera di Commercio.
Dato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una nota (la nota n. 43836 del 12 marzo 2025) e visto l’approssimarsi della scadenza, l’occasione è per me ghiotta per fare il punto su questo nuovo obbligo rivolto agli amministratori di Società e spiegarti come puoi adempiere.
Cominciamo!!
Che cos’è la PEC?
La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è un sistema di posta elettronica avente valore pienamente legale, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. All’invio di una PEC, infatti, seguono solitamente due ricevute: un’attestazione dell’invio e una ricevuta di consegna. Queste due ricevute testimoniano il buon esito o meno di un invio della PEC e valorizzano, ai fini legali, le email che tu trasmetti.
Fino allo scorso 31 dicembre 2024, l’obbligo di dotarsi una PEC era rivolto solo a determinate categorie: imprenditori individuali, professionisti, imprese costituite in forma Societaria e Pubbliche amministrazioni.
Ma, a partire dal 1 gennaio 2025, questo obbligo è stato esteso anche agli amministratori delle Società.
A quali amministratori viene esteso l’obbligo della PEC?
L’obbligo di attivare la PEC, stando alla nota che ho citato in introduzione, viene esteso agli amministratori:
- di Società di persone;
- di Società di capitali.
Restano fuori da questo obbligo gli amministratori:
- delle Società semplici, salvo le Società semplici esercenti attività agricola;
- delle Società di mutuo soccorso;
- di consorzi, anche con attività esterna, e di Società consortili;
- degli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, invece, la nota del MIMIT specifica che l’obbligo è esteso a chiunque, persona fisica o giuridica che sia, abbia la funzione di gestione dell’impresa. Ne consegue che, in caso di Consiglio di amministrazione, ogni amministratore sia obbligato ad attivare e iscrivere una PEC al Registro delle Imprese.
Non solo: l’interpretazione prevalente della norma (piuttosto estensiva) lascia intendere che l’obbligo sia esteso anche ai liquidatori delle Società in liquidazione in quanto anch’essi, nell’esercizio della loro funzione, detengono il potere di gestire l’impresa.
Posso adempiere utilizzando l’indirizzo PEC della Società di cui sono amministratore?
La risposta, purtroppo, è no. La nota del MIMIT precisa chiaramente che gli indirizzi PEC degli amministratori devono essere diversi da quello della Società che amministrano.
Tuttavia, in caso di più Società amministrate, il MIMIT riconosce all’amministratore la possibilità di comunicare un’unica PEC intestata a lui. In questo caso, quindi, sta a te decidere se attivare una sola PEC e comunicarla per tutte le tue Società o accollarti l’onere di attivare più PEC dedicate per ogni Società.
Quali sono le tempistiche che devo rispettare?
Partendo dal presupposto che l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori è entrato in vigore dallo scorso 1 gennaio 2025:
- le imprese costituite dal 1 gennaio 2025, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- le imprese che risultano già costituite al 1 gennaio 2025 devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore entro il 30 giugno 2025.
La comunicazione da presentare al Registro Imprese non prevede alcun versamento di imposte di bollo né di diritti di segreteria (al pari delle pratiche di comunicazione della sola PEC dell’impresa).
Cosa succede se non adempio a questo obbligo?
In caso di mancato adempimento all’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori, la Società corre il rischio di subire queste sanzioni:
- in caso di domande presentate alla Camera di Commercio per iscrivere un’impresa oppure per, per esempio, rinnovare o nominare degli amministratori, se manca la comunicazione della PEC, la Camera di Commercio competente può bloccare le domande presentate per richiedere il dato mancante; tale dato dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto delle domande presentate;
- in aggiunta, in virtù di quanto previsto dall’articolo 2630 del Codice Civile, puoi subire una sanzione variabile da un minimo di 103,00 euro a 1.032,00 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso in cui tale violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.