Il reverse charge interno

Al termine dell’articolo dedicato al reverse charge per gli autotrasportatori, ti avevo anticipato che ti avrei messo a disposizione altri articoli dedicati a questo meccanismo particolare.
Questo primo articolo riguarda i casi e le fattispecie cosiddette interne, ovvero quelle situazioni, nell’ambito dell’ordinamento italiano, che richiedono l’applicazione del reverse charge.
Cominciamo!!

Che cos’è il reverse charge?

Giustamente, è bene che io cominci con lo spiegarti cos’è il reverse charge e come funziona all’atto pratico.
Nella maggior parte delle casistiche, quando devi emettere la fattura verso un tuo cliente che opera con la propria partita IVA, sarai chiamato ad addebitargli l’IVA; così facendo, tu diventi debitore verso lo Stato per l’IVA sulla fattura che hai emesso, mentre il tuo cliente potrà detrarre lo stesso importo dall’ammontare della sua IVA a debito.
Ci sono però alcuni settori particolari (che ti elencherò più tardi nell’articolo) per i quali il debitore finale dell’IVA verso lo Stato diventa il cliente stesso.
In altre parole, è il cliente finale che dovrà versare l’IVA sulla fattura da te ricevuta mentre tu dovrai solo premurarti di emettere la fattura secondo quanto previsto dalla legge (con le modalità che ti spiegherò più avanti).
Chiaramente, se il cliente finale sei tu, il discorso fatto finora si inverte: sarai tu, quindi, a dover versare l’IVA relativa alla fattura ricevuta dal tuo fornitore.
Ma come si fa a versarla? Te lo spiego nel prossimo paragrafo.

Come devo gestire il reverse charge se sono io il cliente?

Questo esempio ti aiuterà a comprendere quali sono i passi da seguire per assolvere all’obbligo di versamento dell’IVA nel caso tu riceva una fattura da un fornitore italiano assoggettata a reverse charge. Supponi, per cominciare, che tu abbia ricevuto da un tuo fornitore una fattura per 1.000,00 euro in reverse charge:

  • per prima cosa, dovrai procedere all’integrazione dell’IVA: questo procedimento si perfezione mediante l’emissione di un documento integrativo dal quale emerga l’IVA da te dovuta (per esempio, il 22% di 1.000,00 euro, ovvero 220,00 euro);
  • siccome la fattura proviene da un fornitore italiano e (si suppone) sia elettronica, tu, come cliente, non hai l’obbligo di dover trasmettere il documento integrativo all’Agenzia delle Entrate in quanto quest’ultima deduce la natura dell’operazione direttamente dalla fattura trasmessa elettronicamente dal fornitore italiano (N6; ti spiegherò meglio più tardi, quando ti dirò cosa devi fare quando sei tu a dover emettere la fattura in reverse charge);
  • per quanto riguarda la contabilità, dovrai registrare la fattura ricevuta nel registro delle fatture di acquisto mentre il documento integrativo dovrà essere registrato nel registro delle fatture di vendita;
  • al termine di questa procedura (e supponendo che questa sia l’unica operazione che hai effettuato nel corso del mese o del trimestre di riferimento ai fini IVA), ti ritroverai un importo per IVA a debito di 220,00 euro e, contemporaneamente, un importo per IVA a credito di 220,00 euro. I due importi, annullandosi a vicenda, rendono questa operazione neutrale ai fini IVA.

Ma cosa succede se non posso detrarre l’IVA a credito?

In alcuni casi, potresti trovarti a dover gestire un’operazione in reverse charge senza che tu però possa portare l’IVA a credito in detrazione. Per fare alcuni esempi:

  • i medici che emettono le proprie fatture e/o ricevute per prestazioni sanitarie, i quali emettono fatture esenti art. 10;
  • le imprese immobiliari che ricevono affitti per immobili abitativi, i quali emettono fatture anch’esse esenti art. 10;
  • i professionisti e gli imprenditori in regime forfettario, i quali emettono fatture non imponibili ai fini IVA.

Se rientri in una di queste situazioni che ti ho elencato qui sopra (o, più in generale, emetti fatture non imponibili ai fini IVA), riprendendo la parte finale dell’esempio precedente:

  • al termine di questa procedura (e supponendo che questa sia l’unica operazione che hai effettuato nel corso del mese o del trimestre di riferimento ai fini IVA), ti ritroverai un importo per IVA a debito di 220,00 euro ma, dal lato del registro acquisti, un importo per IVA indetraibile di 220,00 euro. In questo caso, i due importi non si annullano, con la conseguenza che dovrai per forza versare l’IVA a tuo carico per 220,00 euro con F24 entro il 16 del mese successivo alla data di registrazione della fattura d’acquisto.

Come devo gestire il reverse charge se sono io il fornitore?

In questo caso, la tua posizione diventa molto più semplice da gestire. Tutto quello che devi fare è emettere la fattura elettronica avendo cura di indicare, nel campo Natura il codice N6. Sarà poi carico del cliente dover adempiere a tutta la gestione che ho elencato nei paragrafi precedenti.

A quali operazioni si applica il reverse charge interno?

Secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 74 del D.P.R. n. 633/72, il reverse charge per le operazioni tra soggetti passivi italiani si applica:

  • alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17, comma 5);
  • alle prestazioni di servizi nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a);
  • alle cessioni di fabbricati con opzione IVA (art. 17, comma 6, lett. a-bis);
  • alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter)
  • alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop (art. 17, comma 6, lett. b e lett. c);
  • ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-bis);
  • ai trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lett d-ter);
  • alle cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori (art. 17, comma 6, lett. d-quater);
  • alle cessioni di rottami e cascami (art. 74, commi 7-8).

Ti ricordo che, in virtù della Legge di Bilancio 2025, il meccanismo del reverse charge è ora esteso anche al settore degli autotrasporti di merci su strada.

Ci sono sanzioni per l’errata applicazione del reverse charge?

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal Decreto Legislativo 471 del 1997. In particolare:

  • in caso di registrazione della fattura emessa senza porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge “interno”, la sanzione varia da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro;
  • in caso di mancata registrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore, la sanzione ammonta al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro;
  • in caso di omessi adempimenti legati al reverse charge da parte dell’acquirente/ ommittente per le fatture ricevute da fornitori nazionali in caso di totale o parziale indetraibilità, la sanzione ammonta al 70% dell’IVA detratta, sempre che la violazione non abbia non abbia determinato una dichiarazione infedele;
  • in caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA anziché in reverse charge, la sanzione varia da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro a carico dell’acquirente/committente;
  • in caso, infine, di operazione erroneamente assoggettata a reverse charge invece di assoggettarla a IVA, la sanzione varia da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro a carico dell’acquirente/committente.

Negli ultimi due casi, viene fatta salva la possibilità di detrazione dell’IVA da parte dell’acquirente/committente e, inoltre, anche il cedente/prestatore è obbligato in solido.

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